La mera denuncia penale non giustifica il divieto di detenzione armi (TAR Sicilia n. 1107 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di divieto e di revoca della detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, pur connotato da ampia discrezionalità, va esercitato nel rispetto dei canoni di motivazione, coerenza logica e ragionevolezza, dando conto dell’istruttoria espletata. Il pericolo di abuso delle armi non può desumersi dal solo deferimento all’autorità giudiziaria, ma richiede una valutazione complessiva della personalità del soggetto e delle circostanze di fatto. La mera denuncia non è sufficiente a giustificare la revoca o il diniego del porto d’armi. Le considerazioni difensive non contenute nel provvedimento non possono integrare in giudizio la motivazione dell’atto.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di una licenza di porto di fucile per uso caccia e di una licenza per uso sportivo. In occasione di un furto in abitazione subito, i malviventi sottraevano un numero imprecisato di cartucce e il fucile da caccia, poi ritrovato davanti al cancello dell’ingresso.

Consultato dagli agenti di P.S., l’interessato ammetteva di aver esploso alcune cartucce mentre si trovava da solo in aperta campagna a Capodanno. Veniva quindi deferito all’autorità giudiziaria per i reati di cui all’art. 703 cod. pen. e all’art. 20 legge n. 110/1975. Su tali presupposti il Prefetto emetteva il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza prevalente, che riconosce all’autorità di pubblica sicurezza, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 R.D. n. 773/1931, un’ampia discrezionalità nel valutare con il massimo rigore ogni fatto o circostanza idonei a minare, in base a un giudizio prognostico, la piena affidabilità del soggetto che aspira a mantenere il permesso di detenzione delle armi.

Tale potere, tuttavia, incontra un limite rigoroso. Deve essere esercitato nel rispetto dei canoni della discrezionalità amministrativa, sotto il profilo motivazionale e della coerenza logica, dando conto dell’istruttoria espletata. Il pericolo di abuso non solo deve essere comprovato, ma richiede una valutazione non del singolo episodio bensì della personalità del soggetto, idonea a fondare un giudizio prognostico di sopravvenuta inaffidabilità.

Nel caso concreto l’amministrazione si è limitata a fondare il provvedimento sul mero deferimento, senza specificare le circostanze e le valutazioni in ordine alla ritenuta gravità dei fatti e senza replicare alle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10 legge n. 241/1990. In quella sede il ricorrente aveva evidenziato di aver denunciato oralmente e senza ritardo il furto, formalizzandolo poi per iscritto, e di aver esploso le cartucce a Capodanno in luogo isolato, in condizioni idonee a escludere un pericolo per la pubblica incolumità.

A fronte della carenza motivazionale e dell’assenza di autonome valutazioni, i fatti enunciati non assumono rilevanza autoevidente. Il vizio di difetto di istruttoria è confermato dalle determinazioni dell’autorità giudiziaria, che hanno escluso la configurabilità delle ipotesi di reato contestate.

Il Collegio esclude inoltre che le considerazioni della difesa erariale possano colmare le lacune dell’atto: esse costituiscono una forma di illegittima integrazione giudiziale della motivazione, rispetto alla quale il ricorrente non ha avuto modo di interloquire in fase procedimentale. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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