Riesame cautelare e contemperamento tra concessione demaniale e cantiere pubblico (TAR Abruzzo n. 64 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., il giudice amministrativo, ove le ragioni di pubblico interesse legate alla realizzazione di un’opera pubblica impongano lo sgombero di un’area demaniale in concessione, può accogliere la domanda con formula atipica, ordinando all’Amministrazione un riesame del provvedimento impugnato. Detto riesame deve essere effettuato entro un termine perentorio, previa convocazione delle parti interessate, e deve valutare in modo espresso e documentato la possibilità di conservare la concessione e le opere fino a quando il cronoprogramma dei lavori non giunga in prossimità delle aree, nonché ogni soluzione di contemperamento tra i contrapposti interessi, ferma restando la prevalenza della corretta e sollecita esecuzione dell’opera pubblica. La scelta di non sospendere immediatamente il provvedimento ma di rimettere all’Amministrazione la verifica delle modalità attuative risponde ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Fatto
Il titolare di una concessione demaniale per l’occupazione di un tratto di banchina, con opere e impianti realizzati, impugnava la nota con cui l’Amministrazione, in qualità di Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, disponeva lo sgombero immediato dell’area e la demolizione delle opere, funzionali all’allestimento del cantiere per i lavori di rifacimento degli argini.
Il provvedimento costituiva il rinnovato esercizio del potere amministrativo, a seguito di un precedente esito giurisdizionale favorevole al ricorrente, che aveva censurato la mancata evidenza di superiori esigenze pubbliche idonee a giustificare l’immediato sgombero. L’Amministrazione aveva quindi precisato l’interferenza del cantiere con l’area in concessione, allegando la relativa planimetria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro procedimentale, evidenziando che l’attività amministrativa era stata rinnovata in forza della sentenza Tar Pescara n. 469/25, la quale aveva già individuato i criteri di ragionevolezza e proporzionalità cui l’Amministrazione avrebbe dovuto attenersi nel valutare l’impatto economico e sociale dello sgombero.
Il giudice ha quindi rilevato che l’Amministrazione, con la nuova nota, aveva allegato la planimetria comprovante che l’area di cantiere inglobava il tratto in concessione, facendo emergere ragioni di sicurezza e di celerità delle opere che imporrebbero la riconsegna immediata delle aree. Tuttavia, l’Avvocatura erariale aveva successivamente rappresentato una soluzione di contemperamento, prospettando la possibilità di consentire la permanenza del concessionario fino alla data di completamento delle lavorazioni nei tratti a monte, secondo il cronoprogramma operativo in fase di elaborazione.
Il Tribunale ha esaminato la relazione tecnica di parte ricorrente, dalla quale è emersa la possibilità di mantenere la concessione durante l’esecuzione dei lavori, atteso che la banchina non sarebbe interessata dai medesimi e che, ove necessario, sarebbe stato sufficiente interdire temporaneamente la superficie per il tempo tecnico necessario, senza asportazione dei manufatti. Da tale relazione, tuttavia, il giudice ha desunto una probabile interferenza dell’area di cantiere con quella in concessione, limitata alla sola fase di demolizione e rifacimento degli argini.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ha ritenuto che l’istanza cautelare potesse essere accolta solo nei limiti di un riesame demandato all’Amministrazione, la quale, entro dieci giorni, previa convocazione delle parti, avrebbe dovuto adottare un nuovo provvedimento valutando la reale possibilità di conservare la concessione fino all’avvicinarsi delle lavorazioni, l’assenza di ostacoli o maggiori oneri per l’esecuzione dell’opera e l’eventuale adozione di soluzioni sicure per il mantenimento della concessione durante i lavori, previo sgombero delle imbarcazioni. È stata disposta la compensazione delle spese e fissata l’ulteriore trattazione alla seconda udienza di maggio 2027.
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Nota della Redazione
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