Inottemperanza al giudicato previdenziale e poteri sostitutivi del commissario ad acta (TAR Calabria n. 319 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha accertato il diritto a prestazioni previdenziali, l’amministrazione ha l’onere di provare il puntuale adempimento, non potendosi limitare a un’esecuzione parziale. La periodicità fisiologica dell’erogazione della prestazione non giustifica la rateizzazione delle somme dovute in forza di un titolo giudiziale, quando queste si riferiscano a periodi temporali ampiamente decorsi. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, che aveva condannato l’I.N.P.S. al pagamento del reddito di cittadinanza e dichiarato l’irripetibilità dell’indebito.
Il titolo, notificato all’Istituto e divenuto definitivo per mancata impugnazione, non riceveva spontanea esecuzione. Il ricorrente chiedeva quindi la condanna dell’ente al pagamento delle somme ancora dovute, con interessi e rivalutazione, e la nomina di un commissario per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. L’I.N.P.S., costituitosi tardivamente, allegava di aver ripreso i pagamenti solo in parte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il contenuto del titolo, che ha accertato l’illegittimità della revoca della prestazione e l’irripetibilità dell’indebito. Verifica poi che lo stesso è passato in giudicato e che è stato ritualmente notificato alla sede reale dell’amministrazione.
Sul piano processuale, il Tribunale rileva che è decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per il pagamento delle somme dovute dalla pubblica amministrazione.
Nel merito, il Collegio applica il principio in tema di onere della prova dell’adempimento, richiamando sul punto Cass. Sez. Un. n. 13533/2001. L’amministrazione non ha dimostrato, come suo onere, la puntuale esecuzione del titolo. Dalle sue stesse difese emerge anzi un’ottemperanza solo parziale, avendo corrisposto alcune delle mensilità contemplate nel giudicato.
Il Tribunale esclude espressamente che si possa mutuare la periodicità di erogazione propria del reddito di cittadinanza. Le somme dovute derivano da un titolo giudiziale che ne ha riconosciuto la debenza e si riferiscono a periodi già ampiamente decorsi; il giudicato, d’altra parte, non prevede rateizzazioni.
Ne consegue la dichiarazione di inottemperanza e l’obbligo per l’I.N.P.S. di adottare ogni atto necessario alla corretta e integrale esecuzione, nel termine di 60 giorni. Per il caso di ulteriore inadempienza è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, con delega al magistrato relatore per l’esame di eventuali proroghe.
Nota della Redazione
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