Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio della carta docente (TAR Marche n. 260 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che ha riconosciuto il diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il ricorso è procedibile ove sia decorso, dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione e prima della sua proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, l’inerzia serbata dall’Amministrazione, costituitasi solo formalmente e senza opporre alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, integra l’inottemperanza e impone la condanna alla integrale esecuzione del giudicato, salvo quanto eventualmente già corrisposto. La nomina del Commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione è sufficiente, in funzione acceleratoria, a escludere la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva dichiarato, con sentenza passata in giudicato, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici considerati, ponendo a carico della parte resistente due terzi delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Formatosi il giudicato, come da attestazione della cancelleria prodotta in giudizio, il ricorrente ha lamentato il mancato pagamento e ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’esecuzione delle somme liquidate. L’Amministrazione si è costituita con memoria formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto scrutinato il profilo della procedibilità. Il ricorso è stato dichiarato ammissibile perché tra la notificazione della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dello stesso era decorso il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669: il presupposto processuale dell’azione di ottemperanza era dunque integrato.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo formatosi. Il TAR ha valorizzato un dato essenzialmente processuale e insieme sostanziale: l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, l’inerzia è stata quindi qualificata come inottemperanza.
Di conseguenza il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso, è stato nominato Commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, con assunzione delle funzioni solo su istanza diretta del creditore trascorso il termine assegnato all’Amministrazione e con successivo termine di centoventi giorni per l’esecuzione dell’incarico, mediante ogni atto necessario, ivi comprese variazioni di bilancio e ricorso a mutui e prestiti.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Il TAR non ha ravvisato particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, reputando sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario ad acta. Le spese del giudizio, non essendo contestato l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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