L’ottemperanza per la carta docente non richiede nuovi atti: termine di 90 giorni e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3410 del 27.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la pubblica amministrazione che non abbia provveduto al pagamento di somme liquidate con sentenza passata in giudicato è dichiarata inottemperante. La mancata costituzione o la costituzione con atto di mera forma, priva di specifiche deduzioni, non integra una contestazione del credito nell’an e nel quantum. Il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’integrale adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, con funzioni connesse ai compiti istituzionali del soggetto designato. La domanda di risarcimento del danno, se proposta in modo generico e priva di allegazioni probatorie, è respinta.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme dovute a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre accessori. Il titolo, munito di formula esecutiva, era stato notificato all’amministrazione ed era passato in giudicato.

Non avendo il Ministero dato esecuzione alla sentenza, le docenti proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituiva con atto di mera forma, limitandosi a resistere genericamente.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza, riscontrando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Tale termine risultava interamente spirato alla data della decisione.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni delle ricorrenti hanno dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L’amministrazione costituita non aveva formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sullo stato della procedura: il Collegio ne ha tratto la conseguenza che il credito non fosse contestato nell’an e nel quantum.

Sulla base di tali premesse, il ricorso è stato accolto, con declaratoria di inottemperanza del Ministero. Il giudice ha precisato che la sentenza azionata aveva già riconosciuto il diritto agli accessori nella forma degli interessi o della rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dal momento della maturazione del diritto alla concreta attribuzione, senza che fosse necessaria una nuova statuizione in sede di ottemperanza.

È stata invece respinta la domanda risarcitoria, ritenuta generica e non supportata da alcuna allegazione probatoria idonea a dimostrare l’esistenza di un danno ulteriore rispetto a quello già ristorato dagli interessi.

Il Collegio ha assegnato al Ministero il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere all’integrale pagamento, nominando sin d’ora, per il caso di inutile decorso del termine, commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega. Il compenso è stato ritenuto compreso nello stipendio del funzionario, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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