Indennizzo danni indiretti avicoli: la cessazione delle ZUR non limita il periodo indennizzabile (TAR Veneto n. 1646 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il D.M. n. 193915 del 2023, nell’individuare il periodo indennizzabile per i danni indiretti da influenza aviaria dal 1° gennaio al 31 maggio 2022, fissa un limite oggettivo e predeterminato, non collegato alla durata formale delle Zone Ulteriori di Restrizione. La revoca delle ZUR al 30 aprile 2022 non determina automaticamente la cessazione del diritto all’indennizzo, né la possibilità per l’allevatore di procedere a un accasamento immediato. Spetta all’amministrazione verificare in concreto la riconducibilità dei danni all’evento epidemico e alle sue perduranti conseguenze sulla filiera produttiva.
Il Fatto
Una ditta individuale, titolare di otto allevamenti avicoli in provincia di Verona, presentava ad AVEPA domanda di indennizzo per i danni indiretti subiti a causa delle misure sanitarie per il contenimento dell’epidemia di influenza aviaria, per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2022. Alcuni allevamenti erano stati colpiti da focolai a partire dall’autunno 2021, con sequestro, fermo produttivo e applicazione dei protocolli sanitari obbligatori.
Con comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990, AVEPA segnalava la limitazione del periodo indennizzabile al 30 aprile 2022, data di cessazione delle restrizioni, e il rigetto parziale della domanda. Il provvedimento finale del 17 gennaio 2024 confermava le contestazioni, riconoscendo l’indennizzo solo fino al 30 aprile 2022. La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo violazione del D.M. attuativo ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, richiamando un proprio precedente (sentenza n. 381 del 2026). Il D.M. n. 193915/2023 individua come periodo indennizzabile quello dal 1° gennaio al 31 maggio 2022, senza operare distinzioni tra danni subiti durante la vigenza formale delle misure sanitarie e danni verificatisi successivamente, ma causalmente riconducibili all’epidemia. La norma non introduce alcun collegamento necessario tra la durata delle ZUR e l’estensione del periodo indennizzabile.
La data del 31 maggio 2022 si presenta come un confine oggettivo e predeterminato, non come una scadenza “elastica” da modulare sull’effettiva durata delle restrizioni. L’interpretazione di AVEPA, che limitava l’indennizzo alla vigenza formale dei divieti, è stata ritenuta una lettura riduttiva e contraria alla ratio della disciplina, volta a compensare non solo l’impatto diretto dei divieti ma anche il più ampio blocco funzionale della filiera produttiva.
Nel settore avicolo, la ripresa dell’attività richiede la sincronizzazione dei cicli di allevamento e il rispetto del principio dello svuotamento simultaneo, elementi connessi alla biosicurezza. La fine delle ZUR non determina quindi automaticamente la possibilità di accasamento immediato, sicché la sola revoca delle restrizioni al 30 aprile 2022 non è sufficiente per escludere la riconoscibilità dei danni per il mese di maggio.
Il Tribunale ha annullato il provvedimento impugnato, precisando che l’accoglimento non comporta l’automatico riconoscimento dell’indennizzo. Rimane in capo ad AVEPA il potere-dovere di riesaminare l’istanza, verificando in concreto la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio, con possibilità di pervenire anche a un esito negativo all’esito della rinnovata istruttoria. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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