Cittadinanza italiana e residenza anagrafica continua per dieci anni (TAR Toscana n. 2 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione della cittadinanza italiana, la residenza rilevante ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 è esclusivamente quella che trova pieno riscontro nei registri anagrafici comunali, non potendo assumere rilievo una residenza di mero fatto, non supportata da corrispondenti risultanze anagrafiche. L’art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 572/1993 collega espressamente la qualifica di legalmente residente al soddisfacimento delle condizioni in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e degli adempimenti di iscrizione anagrafica. La cancellazione per irreperibilità non è neutralizzata dalla mera permanenza fattuale sul territorio, ma richiede la prova che l’assenza sia stata temporanea e ascrivibile a una causa di durata limitata ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 223/1989. La documentazione attestante la diversa residenza deve essere versata in atti e deve coprire il periodo di discontinuità contestato.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, aveva presentato istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 legge n. 91/1992, deducendo la propria residenza decennale sul territorio nazionale. Nella documentazione destinata a comprovare il requisito mancava tuttavia un periodo di iscrizione anagrafica. Per superare la lacuna, l’istante aveva prodotto documentazione scolastica dei figli e documentazione medica, dirette a dimostrare il proprio domicilio e la permanenza continuativa in Italia.
La Prefettura aveva invece dichiarato inammissibile l’istanza, rilevando che il requisito della residenza continuativa non era soddisfatto poiché la richiedente risultava cancellata per irreperibilità dalle anagrafi comunali per un periodo di circa quattordici mesi. Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR Toscana.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione centrale della nozione di residenza utile ai fini dell’acquisto della cittadinanza, muovendo dalla disciplina regolamentare di attuazione. Il Collegio richiama l’art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 572/1993, secondo cui si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e da quelle in materia di iscrizione anagrafica.
Da tale disposizione il TAR trae la conseguenza che la residenza considerata utile è solo quella che abbia pieno riscontro nei registri anagrafici comunali. Non può assumere rilievo una residenza di carattere esclusivamente fattuale, consistente nella stabile e continuativa permanenza nel territorio della Repubblica, ma non supportata da corrispondenti risultanze anagrafiche. Il Collegio richiama sul punto la propria precedente giurisprudenza, segnatamente la sentenza n. 485 del 2024 e la sentenza n. 1578 del 2025.
Nel caso concreto emerge un periodo di discontinuità anagrafica di cui la Prefettura non poteva che prendere atto. La ricorrente aveva invocato l’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 223/1989, che esclude dalla perdita della popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti altrove per occupazioni stagionali o per causa di durata limitata, ma il Tribunale non ritiene integrata tale ipotesi.
Quanto all’attestazione di residenza riferita al Comune di Montale, il TAR osserva un duplice ordine di ragioni. Il documento non risulta versato in atti e, comunque, coprirebbe un periodo di soli due mesi circa, quindi non sarebbe idoneo a sanare l’irreperibilità di circa quattordici mesi indicata nel provvedimento impugnato. La doglianza sull’asserita non veridicità dell’irreperibilità non supera dunque il vaglio probatorio.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di lite sono compensate in ragione della complessità della fattispecie. Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità della ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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