Costi indeducibili per operazioni oggettivamente inesistenti e competenza dei componenti negativi (Cass. civ. Sez. 5 n. 7548 del 29.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito d’impresa, la deducibilità di un costo è subordinata alla prova dell’effettiva esistenza dell’operazione e della sua inerenza, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare la realtà delle prestazioni ricevute, anche quando queste risultino iscritte in bilancio tra le “fatture da ricevere”. La mancata richiesta del pagamento da parte del creditore e l’assenza di documentazione idonea costituiscono elementi presuntivi dell’inesistenza oggettiva dell’operazione. Inoltre, le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi, dettate dall’art. 75 (attuale art. 109) del d.P.R. n. 917/1986, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza. Infine, in caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il fatto storico è controverso e decisivo, non anche per mere questioni o elementi istruttori.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione due diverse poste: l’una relativa a una nota di credito emessa nei confronti di un condominio per il “ribalto utenze”, l’altra riguardante il conto “Fatture da ricevere”, per complessivi euro 325.600,00. La società impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente al primo rilievo, rigettando nel resto. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, respingeva sia l’appello principale della società, riguardante il secondo rilievo, sia l’appello incidentale dell’Ufficio, relativo al primo rilievo. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, e l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato, in primo luogo, il primo motivo del ricorso principale, con cui la società lamentava un vizio di ultrapetizione, sostenendo che i giudici di merito avrebbero statuito su fatti non contestati dall’Ufficio. Il motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha osservato che il giudice del merito ha il compito di valutare l’idoneità probatoria degli elementi offerti dalle parti e che la decisione si inserisce nel thema decidendum, essendo state disconosciute passività iscritte in bilancio ritenute insussistenti.

Quanto alle fatture per prestazioni rese in anni precedenti, il P.V.C., fatto proprio dall’Agenzia, aveva riscontrato che la società non aveva documentato sufficientemente le prestazioni, che il relativo costo non era stato effettivamente sostenuto e che il pagamento non era stato preteso dai creditori. Tali elementi sono stati considerati dalla Corte come indici dell’inesistenza oggettiva delle operazioni, con conseguente recupero a tassazione delle somme iscritte tra le “fatture da ricevere”.

Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c., in base al quale, in caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c.. Poiché la società aveva dedotto un vizio di motivazione ai sensi del n. 5, era onere dell’impugnante dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, onere non assolto. Inoltre, l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico, non una questione o un singolo elemento istruttorio, come previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c..

La Corte ha, infine, accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, relativo alla rettifica dei ricavi mediante nota di credito. Il motivo è stato ritenuto fondato, in quanto la rettifica di consumi relativi a un anno di imposta precedente non poteva condurre a una riduzione dei ricavi del successivo esercizio, pena la violazione del principio di competenza. La Corte ha ribadito che le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi, dettate dall’art. 75 (attuale art. 109) del d.P.R. n. 917/1986, sono inderogabili. In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso principale, accolto il ricorso incidentale, cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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