Classamento catastale: la procedura Docfa e la motivazione dell’avviso (Cass. civ. Sez. 5 n. 10059 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura Docfa, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni. Ove invece vi sia una diversa considerazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate. In presenza di una doppia conforme di merito, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, dimostrando che esse sono tra loro diverse. La questione di legittimità costituzionale della disciplina catastale, con riferimento agli artt. 23 e 53 Cost., è manifestamente infondata quando l’attribuzione della categoria e della classe avvenga sulla base di parametri tipologici e di destinazione predeterminati dalla legge.
Il Fatto
La contribuente impugnava un avviso di accertamento catastale con il quale l’Agenzia delle Entrate, in esito a una procedura Docfa, attribuiva all’immobile la categoria A/1 (abitazioni signorili), classe 5, con una rendita di euro 6.274,95, in luogo della proposta A/2 (civile abitazione) presentata dalla stessa contribuente. La Commissione Tributaria Provinciale e, successivamente, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria rigettavano il ricorso, confermando il classamento originario dell’immobile.
La contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi, deducendo, tra l’altro, la violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso, l’omessa pronuncia e l’omesso esame di un fatto decisivo, nonché prospettando l’incostituzionalità della disciplina catastale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità della procedura Docfa sollevata dall’Agenzia delle Entrate, rilevando che si trattava di eccezione nuova, proposta solo in sede di legittimità e mai contestata nei giudizi di merito né nell’avviso di accertamento impugnato.
Sul primo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nella procedura Docfa, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l’Ufficio non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente, ma si limita a una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene (cfr. Cass. Sez. 5, n. 29754 del 2024). Nella specie, l’Agenzia non aveva modificato i dati della Docfa ma aveva riconfermato il classamento originario, sicché la motivazione era stata ritenuta idonea dai giudici di merito.
I motivi secondo e terzo, concernenti la disparità di trattamento e l’illegittimità del classamento, sono stati rigettati in quanto involgenti accertamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità, essendo stati compiuti in doppia conforme.
Sul quarto motivo, la Corte ha escluso l’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., in quanto la CTR aveva implicitamente rigettato la prospettazione basata su una precedente sentenza relativa a un altro immobile sito nello stesso stabile, non ritenendola vincolante. Sul quinto motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in presenza di doppia conforme, non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che esse erano diverse (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 5947 del 2023).
Infine, la Corte ha dichiarato la questione di costituzionalità non rilevante e comunque manifestamente infondata, richiamando Corte Costituzionale n. 249 del 2017, secondo cui la rendita catastale non costituisce un presupposto d’imposta e i criteri per la sua determinazione non pongono questioni di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 53 Cost., salvo il controllo di palese arbitrarietà e manifesta irragionevolezza. Nel caso di specie, l’Agenzia aveva ripristinato la categoria e la classe che l’immobile aveva sin dalla costruzione, senza alcuna valutazione soggettiva.
Nota della Redazione
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