L’avviso di trattazione va notificato solo alle parti costituite (Cass. civ. Sez. 5 n. 10060 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’avviso di trattazione di cui all’art. 31, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 deve essere notificato esclusivamente alle parti costituite: nessun obbligo di comunicazione sussiste nei confronti della parte rimasta contumace. Il giudice d’appello non può fondare l’accoglimento del gravame su un’eccezione mai sollevata dalla parte appellante, perché in tal modo incorre in un vizio di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.). Restano assorbiti i motivi di ricorso concernenti questioni non esaminate dal giudice di merito, come la regolare notificazione del ricorso introduttivo o la tardività dell’appello.
Il Fatto
Un contribuente riceveva un’intimazione di pagamento emessa sulla base di pregresse cartelle non onorate. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l’atto, rilevando che l’agente della riscossione non si era costituito e che non vi era prova della notifica delle cartelle presupposte. La società di riscossione proponeva appello, deducendo la nullità del procedimento di primo grado per mancata notifica del ricorso introduttivo e violazione del contraddittorio.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello, ritenendo fondata l’eccezione relativa alla mancata ricezione dell’avviso di trattazione e rimettendo la causa al primo giudice. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c. La questione dell’omessa ricezione dell’avviso di trattazione non era mai stata sollevata dall’appellante, che aveva invece lamentato soltanto la mancata notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Il giudice d’appello, pertanto, ha pronunciato oltre i limiti della domanda.
Nel merito, la Corte ha chiarito che l’avviso di trattazione previsto dall’art. 31, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 deve essere notificato solo alle parti costituite. Nel caso di specie l’agente della riscossione non si era costituito in giudizio, sicché alcun obbligo di comunicazione gravava sul contribuente. L’assunto posto dalla C.T.R. a fondamento della decisione è risultato quindi errato.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono stati dichiarati assorbiti, riguardando questioni – la regolare notificazione del ricorso in primo grado e la tardività dell’appello – non esaminate dalla Corte regionale. La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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