Il fine di lucro non rileva per il classamento catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale (Cass. civ. Sez. 5 n. 17452 del 02.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora l’attribuzione della rendita avvenga a seguito di procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi e l’eventuale differenza di rendita derivi da una diversa valutazione tecnica. La stima diretta, che per gli immobili dei gruppi D ed E integra il presupposto e il fondamento motivazionale dell’avviso, è atto conosciuto in quanto allegato all’accertamento o posto in essere in un procedimento a struttura partecipativa. La classificazione nella categoria E è incompatibile con la destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, ove sussista la sua autonomia funzionale e reddituale, la cui valutazione prescinde dall’assenza del fine di lucro dell’ente gestore, dovendosi aver riguardo alle caratteristiche oggettive del bene e alla sua destinazione funzionale.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio aveva rettificato la categoria proposta dalla società contribuente per una vasca interrata, destinata a stazione di sollevamento strumentale all’esercizio della depurazione delle acque reflue, da E/3 a D/7. Il giudice di appello, oltre a ritenere non assolto l’obbligo motivazionale, riteneva la vasca parte della rete idrica, priva di autonoma capacità produttiva e non caratterizzata da finalità lucrative, in quanto strumentale al servizio pubblico affidato in house. L’Agenzia ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte valuta preliminarmente il terzo motivo, relativo alla motivazione dell’avviso di accertamento catastale, ritenendolo fondato alla luce del consolidato orientamento di legittimità. In materia, l’obbligo motivazionale è soddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo-censuari quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono disattesi, ma soltanto rivalutati sulla base di una diversa valutazione tecnica. Nella specie, l’avviso impugnato, corredato da una relazione di stima sintetica allegata, non disattende i dati forniti, limitandosi a riclassificare l’immobile.

Con riferimento ai motivi sulla qualificazione catastale, la Corte rammenta che la categoria E riguarda immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, incommerciabili ed estranei a logiche produttive. L’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006 introduce un’incompatibilità tra la classificazione in categoria E e la destinazione ad uso commerciale o industriale, ove sussista un’autonomia funzionale e reddituale, da valutarsi secondo il criterio del lucro oggettivo.

La gestione del servizio idrico integrato, disciplinata dai principi di efficienza ed economicità di cui al d.lgs. n. 152/2006, configura un’attività economica, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. La vasca interrata, in quanto impianto in muratura suscettibile di accatastamento, concorre allo svolgimento di un’attività produttiva e possiede autonoma funzionalità, come del resto dimostra la stessa costituzione catastale operata dalla società.

La natura economica dell’attività non viene meno per la circostanza che il servizio sia gestito da una società a partecipazione pubblica, poiché ciò che rileva sono le caratteristiche oggettive dell’immobile e la sua destinazione funzionale. La finalità pubblica non esclude né l’autonomia reddituale né la rilevanza imprenditoriale dell’attività, sicché la CTR ha errato nel confermare la categoria E sulla base dell’assenza del fine di lucro. Il ricorso è accolto e, decidendo nel merito, il ricorso originario della contribuente è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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