Classamento catastale di impianti di depurazione: categoria D/7 e irrilevanza del fine pubblico (Cass. civ. Sez. 5 n. 17451 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale, le unità immobiliari destinate a ospitare impianti industriali per il trattamento delle acque reflue rientrano nel gruppo D e, in particolare, nella categoria D/7, e non già nella categoria E/9, in quanto l’attività di gestione del servizio idrico integrato ha natura economica. La destinazione dell’immobile a finalità di pubblico interesse non è incompatibile con l’inquadramento nella categoria D, né rileva la circostanza che il servizio sia gestito da una società a partecipazione pubblica priva di scopo di lucro, atteso che il classamento dipende esclusivamente dalle caratteristiche oggettive dell’immobile e dalla sua destinazione funzionale.
Il Fatto
Nell’ambito di una procedura DOCFA, l’Agenzia delle Entrate rettificava la categoria catastale proposta da una società a partecipazione pubblica, che gestiva un impianto di sollevamento reflui, da E/9 (altri edifici a destinazione particolare) a D/7 (fabbricati atti alle speciali esigenze di un’attività industriale), in relazione a un’unità immobiliare consistente in una vasca in cemento armato interrata contenente le pompe di convogliamento dei reflui e i pozzetti di ispezione.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società contribuente, e tale decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale riteneva che l’inserimento nella categoria “D” presupponesse una destinazione a finalità di lucro, assente nell’attività di rilevanza pubblica svolta dalla società, il cui atto costitutivo escludeva la distribuzione degli utili. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, con cui l’Agenzia delle Entrate lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 r.d.l. n. 652/1939 e del d.P.R. n. 1142/1949, censurando la decisione della CTR per aver valorizzato la funzione pubblica e l’assenza del fine di lucro invece delle caratteristiche oggettive del bene.
Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ha ribadito che gli impianti di depurazione e smaltimento di acque reflue non rientrano nella categoria E, propria dei fabbricati con caratteristiche tipologico-funzionali, costruttive e dimensionali tali da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei a ogni logica commerciale e produttiva. Al contrario, essi appartengono al gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali, e, nel caso di specie, alla categoria D/7.
La Corte ha evidenziato che l’art. 2, comma 40, legge n. 262/2006 stabilisce una vera e propria incompatibilità tra la classificazione in categoria “E” e la destinazione dell’immobile a uso commerciale o industriale, qualora sussista la loro autonomia funzionale e reddituale, ossia l’attitudine a produrre un reddito proprio anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare.
Quanto alla natura dell’attività, la Corte ha precisato che la gestione del servizio idrico integrato, pur essendo di interesse generale, è esercitata secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, come emerge dalla normativa di settore, configurandosi la tariffa come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa. La finalità pubblica, pertanto, non esclude che l’attività sia svolta con modalità imprenditoriali in un determinato mercato, essendo irrilevante, ai fini del classamento, che il servizio sia affidato a una società partecipata o a un’azienda municipalizzata.
In definitiva, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento catastale. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate in ragione del consolidamento successivo della giurisprudenza di legittimità sulla questione.
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Nota della Redazione
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