Classamento DOCFA, motivazione sufficiente nel solo dato oggettivo (Cass. civ. Sez. V n. 32315 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA e mediante stima diretta eseguita dall’Ufficio, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, purché gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi. La stima tecnica costituisce il presupposto e il fondamento motivazionale dell’atto, ma, essendo un giudizio sul valore economico dei beni di natura tecnica, la sua mancata allegazione non integra difetto di motivazione: essa rileva sul piano dell’attendibilità concreta e non della legittimità dell’atto. Per le categorie D ed E la rendita è determinata con stima diretta ai sensi dell’art. 10 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, con procedimento diretto o indiretto.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza richiamata, accoglieva l’appello della società contribuente avverso la sentenza di primo grado, annullando l’avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva rettificato la rendita catastale di un immobile, modificando la categoria da B/5 a D/8 e rideterminando la rendita.
I giudici territoriali, pur riconoscendo la completezza e la coerenza della motivazione dell’atto, la ritenevano “ermetica” e inidonea a giustificare la maggiore rendita accertata, rilevando che la determinazione delle superfici non era provata. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi; la società contribuente resisteva proponendo ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminati congiuntamente i due motivi del ricorso principale, richiama l’orientamento consolidato in materia. Quando la rendita catastale è attribuita a seguito di procedura DOCFA, la motivazione dell’avviso è soddisfatta con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe, sempre che gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio.
Solo in caso di divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e delimitare l’oggetto del contenzioso. La Corte richiama sul punto Cass. n. 6364 del 2024, nonché i precedenti conformi ivi indicati.
La Corte ribadisce poi che, per gli immobili di gruppo catastale D e in caso di stima diretta, tale stima è atto conosciuto o prontamente conoscibile per il contribuente, perché posta in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa. La sua omessa riproduzione o allegazione all’avviso non si traduce perciò in un difetto di motivazione. Il riferimento è all’art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993, e al d.m. 19 aprile 1994, n. 701.
Quanto alle categorie D ed E, l’art. 10 della legge 11 agosto 1939, n. 1249 prescrive la determinazione della rendita con stima diretta, con procedimento diretto o indiretto, secondo i criteri richiamati dalla Circolare n. 6/2012 dell’Agenzia delle Entrate e dagli artt. 15 e 27 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142.
A tali principi non si è uniformata la CTR che, dopo aver riconosciuto la motivazione dell’avviso, ha poi concluso in senso opposto. Il giudice d’appello ha trascurato che l’Ufficio si era limitato a rettificare i costi unitari, senza introdurre elementi ulteriori, e che il contribuente era stato posto in condizione di comprendere le ragioni della rettifica. La Corte ravvisa inoltre il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: la CTR ha travisato i dati istruttori, confrontando grandezze non omogenee, riferibili a tipologie estimali diverse. Il ricorso principale è accolto, quello incidentale rigettato; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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