Deposito telematico: solo la PEC di consegna prova la tempestività (Cass. civ. Sez. V n. 32316 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deposito telematico di atti processuali, ogni tentativo di deposito genera una PEC di esito controlli, ma solo la PEC con ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata dal gestore del Ministero quando la busta telematica è ricevuta nella casella PEC del Ministero stesso, consente di verificare che cosa e quando è stato depositato. Ne consegue che, ove sia in contestazione la tempestività del deposito, non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma occorre produrre, nel formato .msg o .eml, la PEC di consegna. Nel processo tributario, la rituale costituzione in appello art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, richiamato dall’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, esige il deposito dell’originale o di copia dell’atto notificato con la prova della notificazione; il difetto attiene alla stessa tempestività della costituzione e rende l’appello inammissibile, con sanzione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non sanabile per effetto della costituzione del convenuto.
Il Fatto
Un ente religioso proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2014 e 2015. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione, accoglieva l’appello del Comune e rigettava l’impugnazione.
L’ente ricorreva per cassazione con quattro motivi, deducendo tra l’altro la nullità della sentenza di appello per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, per mancato deposito delle prove delle notifiche. Il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, che ritiene fondato con carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure. Il quadro normativo di riferimento è dato dall’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, letto in combinato disposto con l’art. 22 del medesimo testo, che impone alla parte ricorrente di depositare, a pena di inammissibilità, l’atto d’appello con la prova della notificazione.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza sul deposito telematico: la sola PEC di esito controlli non è idonea a provare la tempestività dell’atto. Solo la PEC con ricevuta di avvenuta consegna contiene il messaggio di invio con la busta allegata e consente di verificare cosa e quando è stato depositato. È pertanto necessario produrre la PEC di consegna nei formati .msg o .eml (Cass. Sez. 3 n. 16211 del 2025).
Quanto al contenzioso tributario, la Corte ribadisce che la rituale costituzione in giudizio del ricorrente è ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. Essa richiede il deposito, entro trenta giorni dalla proposizione, dell’originale o di copia del ricorso notificato con la copia della ricevuta di spedizione. In difetto, attenendo l’adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile, con rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado e insanabilità per la costituzione del convenuto (Cass. n. 16758 del 2016, confermata da Cass. n. 31879 del 2022).
Nel caso concreto, il Comune appellante non ha provveduto al rituale deposito delle ricevute di spedizione e ricezione del ricorso in appello, come desumibile dal file depositato e verificato a seguito dell’acquisizione del fascicolo d’ufficio. Il Comune, anche in sede di legittimità, non ha osservato nulla sul mancato deposito, limitandosi a sostenere la ritualità dell’impugnazione e la correttezza della decisione di merito.
La Corte accoglie quindi il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, dichiara inammissibile l’appello e afferma il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con condanna del Comune alle spese dei due gradi e distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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