Classamento funivie in categoria E se adibite a trasporto pubblico (Cass. civ. Sez. V n. 34279 del 27.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale, gli impianti di risalita al servizio di piste sciistiche, come sciovie, funivie e seggiovie, possono essere classificati come mezzi pubblici di trasporto e accatastati nella categoria catastale E quando, pur soddisfacendo un interesse commerciale, siano anche funzionali alle esigenze di mobilità generale della collettività. L’uso anche ricreativo o turistico non incide sulla qualificazione dei collegamenti in funzione di trasporto strategico. La valutazione del compendio probatorio e la prevalenza della componente di trasporto pubblico rispetto a quella commerciale turistica costituiscono accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando espresso con doppia conforme di merito. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione delle risultanze istruttorie.
Il Fatto
La vicenda riguarda il classamento catastale di alcuni impianti funiviari situati in Valle d’Aosta. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva attribuito agli impianti la categoria catastale D/8, sostenendo la correttezza della categoria E/1. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato gli avvisi, accogliendo la tesi dei contribuenti.
La Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto sia l’appello principale dell’Agenzia delle entrate sia quello incidentale dei contribuenti, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Hanno resistito con controricorso la Regione autonoma Valle d’Aosta e la società titolare degli impianti.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato. I giudici di merito, in doppia conforme, hanno accertato in fatto, valutando le prove, che le funivie in questione costituiscono servizi di trasporto pubblico strategico. Tale qualificazione emerge dall’intesa quadro del 9 luglio 2010 tra Governo e Regione Valle d’Aosta: la funivia non collega impianti da sci, ma assolve una funzione oggettiva di trasporto, inserendosi nelle strategie di collegamento internazionale tra Italia e Francia sul collegamento Courmayeur/Chamonix.
Secondo un principio già affermato in materia, gli impianti di risalita al servizio di piste sciistiche, come sciovie, funivie e seggiovie, sono classificabili come mezzi pubblici di trasporto e accatastabili in categoria E quando, pur perseguendo un interesse commerciale, siano funzionali alle esigenze di mobilità generale della collettività. La Corte richiama la propria giurisprudenza, che riserva la categoria D al caso in cui l’impianto sia adibito in via esclusiva al trasporto per piste da sci o a fini turistico-ricreativi.
Il primo motivo, con cui l’Agenzia deduce violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio e sul giudizio di fatto, è dichiarato inammissibile. L’amministrazione chiede in realtà un nuovo giudizio sulle prove e sul fatto, segnatamente sulla prevalenza della componente commerciale turistica rispetto a quella di trasporto. Il giudizio espresso con doppia conforme di merito non è sindacabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo, concernente la disciplina catastale, è giudicato generico e infondato. I fabbricati inclusi nella categoria E sono definibili stazioni per servizi di trasporto in quanto adibiti a pubblico servizio di trasporto. La Corte ribadisce che la valutazione delle prove è questione di merito insindacabile in cassazione: sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio e la scelta delle risultanze ritenute idonee a formare il convincimento. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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