Classificazione doganale e dazio antidumping: irrilevante l’abrogazione per il passato (Cass. civ. Sez. V n. 10883 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di dazi antidumping, l’abrogazione delle misure disposta con il reg. (UE) n. 278 del 2016 non ha effetto retroattivo: essa opera dalla data di entrata in vigore del regolamento abrogante e non consente il rimborso dei dazi riscossi in precedenza, con la conseguenza che non trova applicazione il principio del favor rei. La classificazione doganale della merce integra un accertamento di fatto, censurabile in cassazione solo se il ricorso confuta in modo specifico e autosufficiente la motivazione del giudice di merito. È inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo che richiami gli esiti di una consulenza tecnica senza riprodurne i passaggi rilevanti e senza descrivere i singoli prodotti classificati.

Il Fatto

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane, nel quadro del Regolamento (CE) n. 91 del 2009 istitutivo di un dazio antidumping su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio di origine cinese, sottoponevano a controllo documentale le importazioni compiute da una società nel periodo da novembre 2010 a maggio 2013. Dal raffronto tra fatture e bollette doganali emergeva che alcune merci dichiarate al capitolo 7318 non erano state correttamente classificate, con conseguente applicabilità del dazio. Seguivano avvisi di rettifica e atti di irrogazione delle sanzioni per gli anni 2011 e 2012.

Gli atti erano impugnati dalla società importatrice e dagli spedizionieri incaricati. La CTP di Milano, riuniti i ricorsi e disposta perizia, li accoglieva. L’appello dell’Ufficio era rigettato dalla CTR della Lombardia, che valorizzava la caratteristica di irreversibilità dell’applicazione dei prodotti importati e l’intervenuta abrogazione del regolamento antidumping. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione del Regolamento CE n. 91/2009 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il motivo, pur non sottraendosi a rilievi di inammissibilità, è nel complesso infondato.

Quanto all’abrogazione del regolamento antidumping, richiamata dai giudici di appello come ratio decidendi aggiuntiva, la Corte la ritiene irrilevante e di per sé inidonea a sorreggere la decisione. In ossequio a Sez. V n. 12927 del 20.04.2023, si ribadisce il principio per cui l’abrogazione disposta dal reg. (UE) n. 278 del 2016 non ha effetto retroattivo, operando dall’entrata in vigore del regolamento abrogante, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima. Il richiamo muove da Cass. n. 25096 del 2020 e da Cass. n. 28668 del 2019, che a loro volta avevano ripreso le statuizioni delle Sezioni Unite n. 1542 del 2019.

La fondatezza di tale censura non travolge però la ratio decidendi principale, relativa alla sussumibilità dei prodotti nella voce doganale 7318.19 anziché nella 7318.15 attribuita dall’Amministrazione. Su questo profilo il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: richiama gli esiti dell’istruttoria e della consulenza tecnica d’ufficio senza contestualizzarli e senza riprodurre i passaggi rilevanti, afferma in modo aspecifico che quattro prodotti su cinque realizzerebbero un collegamento fisso smontabile, senza chiarire in cosa consista la fissità di un collegamento smontabile né il contrasto con le note esplicative del capitolo 7318.

Nel merito, il ricorso non si confronta con la motivazione effettiva della sentenza impugnata, che si fonda sulla CTU, sulla documentazione prodotta, sui prodotti versati in atti e sulle analisi del laboratorio chimico. La CTR ha accertato che la merce non era costituita da prodotti uniformi e che gli articoli erano destinati a un fissaggio irreversibile, essendo formati da parti indivisibili. Il motivo sollecita dunque una riedizione del giudizio di merito, estranea al controllo di legittimità.

Quanto alla portata delle note esplicative, la Corte osserva che il capitolo 7318 richiede la possibilità di smontaggio ulteriore dei pezzi senza danneggiamento. L’assenza di danneggiamento riguarda i singoli pezzi e gli elementi di assemblaggio, non il prodotto finito. La prospettazione dell’Agenzia è quindi fuori asse: la CTR ha accertato l’irreversibilità dell’applicazione, poiché i prodotti, una volta applicati, formano un corpo unico con i pezzi assemblati. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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