Avviso di presa in carico impugnabile se è il primo atto di conoscenza della pretesa; notifica degli irreperibili nulla senza indagini effettive (Cass. civ. Sez. 5 n. 1397 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’avviso di presa in carico non è atto autonomamente impugnabile, essendo privo di valenza provvedimentale; costituisce eccezione l’ipotesi in cui esso rappresenti il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa impositiva, potendo in tal caso farsi valere la mancata o invalida notifica dell’atto presupposto. La notifica eseguita ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. e dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 è valida solo a seguito di specifiche e documentate ricerche del messo notificatore; la nullità non è sanata per raggiungimento dello scopo se la conoscenza dell’atto avviene dopo la scadenza del termine di decadenza del potere di accertamento.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava alla contribuente l’avviso di presa in carico relativo a somme iscritte a ruolo a seguito di un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2014, mai ricevuto dalla stessa. La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p., eccependo la nullità per omessa notifica dell’atto prodromico, ma sia il primo giudice sia la C.t.r. della Campania rigettavano la domanda, ritenendo la comunicazione di presa in carico non impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
Avverso la sentenza d’appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’error in iudicando per la mancata declaratoria di nullità della notifica dell’avviso di accertamento, eseguita secondo il rito degli irreperibili senza documentare le ricerche effettuate.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la questione dell’impugnabilità dell’avviso di presa in carico. La giurisprudenza consolidata ritiene l’elenco dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 non tassativo, ma l’avviso di presa in carico, di regola, è atto privo di autonoma lesività. Occorre tuttavia un’eccezione: l’atto è impugnabile quando è il primo con cui si manifesta un precedente provvedimento lesivo, consentendo di recuperare la tutela giurisdizionale per far valere i vizi dell’atto presupposto non conosciuto, in coerenza con le Sezioni Unite n. 19704 del 2015.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina della notifica degli atti tributari, distinguendo tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta. Solo quest’ultima — quando il contribuente non ha più abitazione, ufficio o azienda nel Comune — legittima il ricorso alla procedura semplificata dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973. Tale modalità, meno garantista, richiede un rigoroso accertamento preliminare del messo notificatore, che deve documentare nella relata le specifiche indagini svolte, non limitate alla consultazione dei registri anagrafici.
La mera attestazione formale di irreperibilità, come la generica indicazione “sconosciuto all’indirizzo” o “trasferitosi”, senza dare conto di concrete attività di ricerca — quali informazioni in loco presso vicini o portiere — determina la nullità insanabile della notifica, secondo gli orientamenti citati (Cass. n. 9772 del 2023; Cass. n. 3209 del 2024). Nella fattispecie, la C.t.r. aveva convalidato l’operato dell’Amministrazione senza un’autonoma valutazione del materiale probatorio.
Quanto alla sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., la Corte richiama le Sezioni Unite n. 19854 del 2004: essa opera solo se la conoscenza dell’atto avviene prima della scadenza del termine di decadenza del potere di accertamento. Nel caso di specie, l’avviso di accertamento era stato notificato il 31/12/2019, ultimo giorno utile, e la contribuente aveva appreso della pretesa solo con la notifica dell’avviso di presa in carico del 02/12/2020, quando il termine era già spirato: la nullità non era sanabile. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione distaccata di Salerno.
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Nota della Redazione
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