Compenso forfetario dello straordinario stabilizzato diventa superminimo non riducibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24902 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro straordinario, il compenso forfetario della prestazione resa oltre l’orario normale, accordato al lavoratore per lungo tempo e non correlato all’entità presumibile della prestazione straordinaria effettivamente resa, costituisce attribuzione patrimoniale che, con il tempo, assume funzione diversa da quella originaria, tipica del compenso dello straordinario, e diviene un superminimo facente parte della retribuzione ordinaria, non riducibile unilateralmente dal datore di lavoro. Ne consegue che non integra extrapetizione la sentenza che qualifichi come superminimo una voce retributiva domandata dal lavoratore con riferimento a somma quantificata, essendo il giudice unicamente tenuto alla qualificazione giuridica dei fatti costitutivi allegati, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato di cui all’art. 112 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il lavoratore adiva il giudice del lavoro per ottenere il pagamento di un importo mensile quantificato e il ripristino del trattamento retributivo percepito fino a marzo 2015, oltre alla restituzione delle somme trattenute a decorrere da aprile 2015. Il tribunale accoglieva integralmente le domande, condannando il datore al pagamento della somma richiesta e al ripristino del trattamento. La corte d’appello confermava la decisione, ritenendo che le somme corrisposte in busta paga, asseritamente senza ragione, derivassero invece da ordini di servizio che avevano forfettizzato lo straordinario, stabilizzandone il diritto nel tempo quale superminimo.
Il datore proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 1362 cod. civ., lamentando extrapetizione per avere il giudice attribuito il superminimo sebbene si trattasse di compenso per uno straordinario non richiesto dal lavoratore.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso. Il motivo si fonda sull’assunto che il lavoratore stesso avesse attribuito all’emolumento la natura di compenso per lavoro straordinario e che il giudice di merito si fosse pronunciato su una domanda di pagamento dello straordinario mai proposta. L’assunto è infondato.
La corte territoriale ha accertato che le somme oggetto di causa erano coperte da specifica domanda del lavoratore, sicché va escluso il vizio di extrapetizione. Da un lato risulta accertato l’oggetto della domanda, rappresentato da una somma di denaro quantificata; dall’altro il tribunale si è limitato a qualificare giuridicamente la domanda proposta in prime cure, decidendo nel pieno rispetto dell’art. 112 cod. proc. civ.
Né sussiste violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per avere la corte trascurato la qualificazione data dal lavoratore all’emolumento. Il lavoratore, nel ricostruirne le origini, aveva dedotto che l’emolumento era stato introdotto dal datore per compensare forfettariamente il personale le cui prestazioni non erano soggette a limitazione oraria, ma che successivamente la corresponsione si era stabilizzata per più anni, mantenendo inalterato il valore economico e sganciandosi dalla ratio originaria.
Il richiamo alla natura compensativa dello straordinario è quindi riferibile solo alla fase genetica dell’attribuzione. Con il decorrere del tempo tale natura è definitivamente mutata, facendo assumere alla voce retributiva le caratteristiche tipiche di un superminimo individuale, percepito continuativamente per oltre vent’anni, e non più di un compenso per lavoro straordinario. La sentenza impugnata è corretta anche alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, secondo cui il compenso forfetario dello straordinario non correlato all’entità presumibile della prestazione resa diviene, con il tempo, superminimo non riducibile unilateralmente dal datore.
Non vi è dunque pronuncia su prestazione non richiesta, ma pronuncia su somme specifiche domandate a titolo di superminimo, la cui origine soltanto era riconducibile alla forfettizzazione di prestazioni oltre l’orario di lavoro. Il tribunale, accogliendo integralmente le domande, si è pronunciato entro i limiti delle stesse. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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