Clausola di gara chiara e non impugnata va applicata: irrilevante l’equivalenza funzionale (Cons. Stato n. 4682 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della legge di gara che, a pena di esclusione, imponga la presentazione di una certificazione attestante l’assenza di residui di agenti sterilizzanti è vincolante quando il suo tenore letterale è chiaro e la clausola non sia stata impugnata. L’esigenza di interpretare la legge di gara secondo ragionevolezza e proporzionalità non può giungere a negare precettività alla previsione letterale, che costituisce limite insuperabile a presidio della par condicio tra i concorrenti. Il principio di equivalenza funzionale non è pertinente quando l’equivalenza invocata riguardi un requisito diverso da quello richiesto (non l’assenza, ma la presenza di residui entro una data soglia). La contestazione della legittimità della clausola per eccessività del requisito investe un profilo che va ritualmente proposto con ricorso incidentale, non potendo essere introdotto in via interpretativa.
Il Fatto
Una società proponeva ricorso al TAR Puglia per l’annullamento dell’aggiudicazione del lotto 1 di una gara indetta da una Azienda Sanitaria Locale per la fornitura in somministrazione di dispositivi medici destinati ai reparti di Pediatria. La ricorrente lamentava l’illegittimità dell’ammissione dell’aggiudicataria e della seconda classificata, deducendo che i prodotti offerti (kit tiralatte) fossero privi della certificazione di assenza di residui di agenti sterilizzanti, richiesta dalla legge di gara a pena di esclusione; deduceva inoltre la mancata verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, caratterizzata da un ribasso rilevante.
Il TAR respingeva il primo motivo e dichiarava inammissibile per difetto di interesse il secondo, sul presupposto che la reiezione del primo avrebbe collocato la seconda classificata in posizione migliore rispetto alla ricorrente. Proponeva appello la ricorrente soccombente; si costituivano la stazione appaltante e la controinteressata, mentre la seconda classificata aderiva alle ragioni dell’appellante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina il primo motivo di appello partendo dal capitolato tecnico, non impugnato né all’atto della percezione del contenuto né con ricorso incidentale. La clausola richiedeva che l’offerente presentasse, pena esclusione, una certificazione in corso di validità attestante l’assenza di residui di agenti sterilizzanti.
Il TAR aveva interpretato la clausola secondo ragionevolezza e proporzionalità e alla luce del principio di equivalenza funzionale, ritenendo la certificazione tecnicamente inesigibile e la documentazione prodotta (marcatura CE, dichiarazioni di conformità, rispetto degli standard UNI EN ISO 11135 e ISO 10993-7) idonea a soddisfare l’interesse sanitario sotteso. Il Consiglio di Stato ritiene fondata la censura dell’appellante.
A fronte della obiettiva chiarezza del contenuto letterale della disposizione e della sua mancata contestazione, il rilievo della mancata produzione della certificazione doveva condurre all’esclusione dell’offerta. L’interpretazione secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità non può spingersi fino a negare precettività alla previsione letterale, specie se inequivoca: si tratta di limite insuperabile posto a presidio della par condicio.
La Corte valorizza un dato di fatto decisivo: l’appellante aveva prodotto la certificazione richiesta. Ciò priva di obiettivo supporto la tesi, condivisa dal primo giudice, dell’impossibilità di adempiere all’onere documentale. La stazione appaltante ha inteso garantire un elevato livello di sicurezza dei pazienti neonati con un requisito rigoroso e chiaro: la concorrenza si svolge in funzione del soddisfacimento della domanda pubblica, non viceversa.
Non vale il richiamo all’ISO 11135:2014 e all’ISO 10993-7 né all’equivalenza funzionale: entrambi riguardano un requisito diverso, la presenza di residui entro una soglia, che cozza contro il tenore letterale della legge di gara. La questione della eventuale eccessività della clausola investe la sua legittimità e avrebbe dovuto essere proposta con ricorso incidentale: da ciò l’irrilevanza di ogni ulteriore approfondimento istruttorio. L’accoglimento del primo motivo esime dall’esame del secondo; le spese del doppio grado sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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