Recinzione su cordolo interrato è edilizia libera e non va demolita (Cons. Stato n. 4676 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La recinzione di un fondo realizzata con rete metallica montata su un cordolo di fondazione totalmente interrato, priva di pannelli o muri che coprano la visuale, costituisce esercizio dello ius excludendi alios e rientra tra gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lettera e-ter), d.P.R. n. 380/2001. La stabilità e la tendenziale permanenza dell’opera non implicano di per sé modifica dell’assetto urbanistico, né integrano esercizio dello ius aedificandi. Ove pure si ravvisi la necessità della segnalazione certificata di inizio attività, la difformità rispetto alla stessa consente all’amministrazione soltanto l’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 37, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, non l’adozione di un ordine ripristinatorio. È illegittimo, pertanto, l’ordine di demolizione fondato su una norma tecnica comunale che, tutelando il sistema bastionato, non preclude la mera recinzione trasparente.
Il Fatto
Una società proprietaria di un’area nel centro di Padova presenta una segnalazione certificata di inizio attività per installare una recinzione costituita da un cordolo/fondazione in calcestruzzo con sovrastante rete metallica. Il Comune, nell’ambito della pratica edilizia, adotta un ordine di sospensione dei lavori e, poco dopo, un’ordinanza di demolizione, sul presupposto che il manufatto contrasti con l’art. 42.6 delle norme tecniche di attuazione del piano comunale, norma posta a tutela del sistema bastionato delle mura cinquecentesche.
La società impugna gli atti davanti al TAR Veneto, che accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti. Il Comune appella, lamentando l’erronea interpretazione della norma tecnica e la compromissione della visibilità delle mura storiche.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. In via pregiudiziale, rigetta l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’ordine di sospensione: l’atto è prodromico all’ordinanza di demolizione, la richiama e conserva attitudine lesiva.
Nel merito, il Collegio esamina anzitutto il secondo motivo, di valenza assorbente. Dalla documentazione fotografica emerge che la recinzione consiste in una rete di fil di ferro montata, a soli fini statici, su un cordolo totalmente interrato, senza pannelli o muri che coprano la visuale. È quindi smentita la tesi comunale secondo cui l’opera comprometterebbe la visibilità del sistema bastionato. Il riferimento a una siepe, introdotto dal Comune, costituisce inammissibile integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti e riguarda un manufatto estraneo al giudizio.
La Corte richiama il consolidato orientamento del Consiglio di Stato — tra cui Cons. Stato, Sez. VI, n. 34 del 2020, Sez. VI n. 8178 del 2019, Sez. II n. 8267 del 2022 e Sez. VII n. 10136 del 2025 — secondo cui l’apposizione di cancelli e recinzioni funzionali alla delimitazione della proprietà rientra tra gli interventi di finitura di spazi esterni e dunque nell’edilizia libera. La stabilità dell’opera è irrilevante, giacché non ogni manufatto permanente modifica l’assetto urbanistico. L’opera, leggera e non opaca, non determina aumento di carico urbanistico, impatto visivo o deturpamento del paesaggio, e l’area non è gravata da vincolo paesaggistico.
Quanto all’art. 42.6 delle NTA, esso non imprime un vincolo di inedificabilità assoluta e non esclude la mera recinzione, purché non precluda la visibilità delle mura. Ne segue che, in presenza di difformità rispetto alla SCIA, il Comune avrebbe potuto irrogare soltanto la sanzione pecuniaria: l’ordine ripristinatorio è illegittimo per violazione degli artt. 27, comma 2, e 37 d.P.R. n. 380/2001. La pronuncia è di rigetto, con condanna dell’amministrazione alle spese del grado.
Nota della Redazione
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