La neutralizzazione del periodo di servizio ai fini della valutazione degli incarichi professionali (TAR Basilicata n. 538 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La regola del bando di concorso che, ai fini della valutazione degli incarichi di particolare competenza professionale, impone di considerare solo il periodo ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito di accesso alla procedura, costituisce un criterio oggettivo direttamente riveniente dalla lex specialis. La commissione di concorso, applicando tale decurtazione, non compie una sovrapposizione tra anzianità di servizio richiesta per la partecipazione e incarichi valutabili, ma si conforma doverosamente alla previsione del bando. La censura relativa alla mancata predeterminazione dei criteri valutativi integrativi è inammissibile se non assistita da elementi di contestualizzazione della sua concreta rilevanza, dovendo il candidato dimostrare l’interesse concreto all’annullamento degli atti gravati.

Il Fatto

La ricorrente, seconda classificata in un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di un dirigente medico presso la Regione Basilicata, impugnava la graduatoria e la determinazione di approvazione, contestando la valutazione dei titoli operata dalla commissione. In particolare, la ricorrente lamentava la decurtazione di tre anni dal computo degli incarichi di particolare competenza professionale, sulla base della regola del bando che esclude il periodo già speso come requisito di accesso, e l’esclusione di un corso di perfezionamento dalla valutazione degli altri titoli curriculari, con una perdita di 0,2 punti. La controinteressata, prima classificata, spiegava ricorso incidentale, deducendo la mendacità di alcune dichiarazioni rese dalla ricorrente principale e l’impossibilità di dichiarare un incarico di posizione organizzativa per limiti della procedura telematica.

La Motivazione della Corte

Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso principale. Quanto al primo motivo, il Collegio ha rilevato che l’art. 8 del bando prevede espressamente che nel computo dei punteggi relativi ai titoli di servizio e agli incarichi di particolare competenza professionale debba considerarsi solo il periodo ulteriore rispetto a quello previsto come requisito di accesso. La commissione, applicando tale decurtazione al periodo di tre anni di servizio fatto valere dalla ricorrente per l’ammissione, non ha affatto sovrapposto due piani diversi — quello dell’anzianità richiesta per partecipare e quello degli incarichi valutabili — ma ha dato attuazione a un criterio oggettivo e inoppugnato della lex specialis.

Il Collegio ha inoltre ritenuto assorbita la doglianza relativa all’esclusione di un corso di perfezionamento dalla valutazione, in ragione della sua irrilevanza in ottica di prova di resistenza: il punteggio controverso di 0,2 punti non avrebbe comunque colmato il divario di 1,40 punti che separava le due candidate.

Quanto al secondo motivo del ricorso principale, concernente la mancata predeterminazione dei criteri valutativi ulteriori rispetto a quelli del bando, il TAR ha osservato che la censura non era assistita da alcuna contestualizzazione della sua effettiva rilevanza. La valutazione della commissione si è basata, per gli incarichi, sull’applicazione di un criterio oggettivo della lex specialis e, per gli altri titoli, su attribuzioni inidonee a condurre all’accoglimento del gravame, con conseguente carenza di un interesse personale e concreto alla contestazione.

La reiezione del ricorso principale ha determinato la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale, ai sensi del principio secundum eventum litis. La particolarità delle questioni trattate ha infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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