Clausola di reso dei farmaci in scadenza legittima nel sistema dinamico di (TAR Toscana n. 31 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che impone al fornitore di ritirare, sostituire o rimborsare i medicinali in scadenza, anche quando siano stati consegnati entro i due terzi della vita utile, non è affetta da illegittimità. Essa non attribuisce alla stazione appaltante una facoltà indiscriminata di reso, ma disciplina l’allocazione di sopravvenienze oggettive idonee a rendere inutilizzabili i farmaci già entrati nella disponibilità delle aziende sanitarie. Detta previsione, pur derogando al principio res perit domino, non introduce un grave squilibrio contrattuale e non impedisce la formulazione di un’offerta consapevole, poiché il rischio di obsolescenza è connaturato al mercato farmaceutico. Il suo eventuale uso strumentale attiene alla fase di esecuzione e non integra, di per sé, vizio della clausola.
Il Fatto
Una società operante nel settore farmaceutico impugnava gli atti della lex specialis relativi al sistema dinamico di acquisizione di specialità medicinali bandito dall’ente di supporto tecnico amministrativo regionale per il fabbisogno delle aziende sanitarie toscane. Oggetto del gravame erano, in particolare, le previsioni che impongono al fornitore il ritiro dei medicinali in scadenza e la loro sostituzione, o il rimborso, su richiesta della stazione appaltante formulata almeno 60 giorni prima della scadenza, anche quando la consegna sia avvenuta entro i due terzi della vita utile del prodotto.
Secondo la ricorrente la clausola renderebbe ex ante incerta la remunerazione della commessa, scaricando sulle imprese le conseguenze di una non accorta pianificazione degli ordinativi e favorendo un eccesso di approvvigionamenti con formazione di rifiuti non necessari. È intervenuta ad adiuvandum l’associazione di categoria, riproponendo le medesime tesi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso muovendo da una lettura sistematica della clausola, che non può essere esaminata isolatamente. Il capitolato prestazionale, all’art. 11, impone al fornitore di riprendere in consegna, entro 15 giorni dalla comunicazione, i prodotti oggetto di revoche ministeriali e ritiri dal commercio, con obbligo di nota di credito e sostituzione. La prima parte dell’art. 12 disciplina invece le sopravvenute modifiche normative che rendano vietato l’uso delle rimanenze, imponendo al fornitore di sostituirle senza aumento di prezzo.
Da tali previsioni emerge che la stazione appaltante ha inteso addossare al fornitore il rischio di sopravvenienze oggettive che rendano inutilizzabile il medicinale, ancorché già trasferito alla controparte pubblica. Si tratta di clausole che, pur derogando al principio res perit domino, non introducono un grave e insanabile squilibrio: da un lato è pacifica la possibilità per l’amministrazione di prevedere elementi di atipicità nei rapporti negoziali; dall’altro esse non attribuiscono alla parte pubblica una indiscriminata facoltà di reso, limitandosi a governare l’allocazione di rischi oggettivi in un settore caratterizzato da rapida obsolescenza dei prodotti, la cui ricaduta economica non necessariamente deve gravare sulla finanza locale.
La seconda parte del medesimo art. 12 copre le ipotesi di sopravvenienze oggettive che incidono sull’impiego dei farmaci, come l’immissione in commercio di prodotti terapeuticamente più efficaci sui quali convergano le prescrizioni mediche, con conseguente eccesso di giacenze non proficuamente utilizzabili entro la vita utile. La tesi della ricorrente, secondo cui l’ente potrebbe imporre il ritiro per sue errate previsioni di acquisto, presuppone un uso strumentale della clausola contrario a buona fede: evenienza che attiene alla fase di esecuzione del contratto e non è idonea a fondare la censura.
Il Collegio esclude altresì che la clausola incentivi la produzione di rifiuti, operando essa in relazione a prodotti che, per circostanze obiettive e sopravvenute, sarebbero comunque destinati all’inutilizzo e allo smaltimento. Il rischio di tali evenienze è connaturato al mercato farmaceutico e, potendo presentarsi anche prima della fornitura, non costituisce elemento estraneo ai calcoli di convenienza che determinano il corrispettivo. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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