Improcedibilità per pagamento del payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 12731 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’integrale versamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2025, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento. Tale adempimento preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa, con la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti adottati a livello ministeriale e regionale in attuazione dell’art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015, nonché dell’art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 142/2022. Con tali atti è stato accertato il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici per le annualità 2015-2018 e sono stati determinati e ripartiti a carico delle aziende fornitrici i relativi oneri di ripiano (c.d. payback).
In particolare, la società ha contestato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 che ha certificato il superamento del tetto di spesa quantificando la quota di ripiano a livello regionale, nonché le linee guida ministeriali, l’accordo Stato-Regioni e il decreto del Direttore del dipartimento Salute della Regione Marche che ha inserito la società nell’elenco delle imprese tenute al ripiano per un importo indicato in € 1.462.057,00.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente ha dichiarato di aver provveduto al versamento, in favore delle Regioni evocate in giudizio, degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2025.
La norma richiamata prevede che l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Il difensore della società ricorrente ha dichiarato in udienza il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito del giudizio, in ragione delle sopravvenienze normative e dei versamenti effettuati.
Il Tribunale, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, ha preso atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse. Ha altresì disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti, avuto riguardo alla peculiarità delle sopravvenienze che hanno caratterizzato la controversia e alla definizione in rito della stessa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.