Divieto generalizzato di pannelli fotovoltaici illegittimo per difetto di bilanciamento (TAR Toscana n. 32 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto urbanistico generalizzato di installare pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici di rilevanza storico-testimoniale è illegittimo. Il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce obiettivo di interesse nazionale e impone di abbandonare le categorie estetiche tradizionali che qualificano l’impianto come intrusione. L’ente preposto deve valutare le modalità di inserimento dei pannelli nell’edificio e nel paesaggio, non vietarli in assoluto. Le prescrizioni che impongono il rifacimento delle coperture con tegole in laterizio, precludendo l’installazione anche quando il manto preesistente sia già incongruo, non realizzano il necessario bilanciamento tra interesse urbanistico e interesse ecologico. L’illegittimità della norma regolamentare si trasmette in via derivata all’atto inibitorio che su di essa si fonda.

Il Fatto

La società ricorrente presenta nel giugno 2023 una S.C.I.A. per la rimozione e lo smaltimento delle lastre di copertura in amianto di tre capannoni a destinazione produttiva, la loro sostituzione con lamiera coibentata e l’installazione di un impianto fotovoltaico. L’autorizzazione paesaggistica viene rilasciata a condizione che i pannelli siano disposti in figura geometrica regolare e con lastre non riflettenti.

Il Comune inibisce gli effetti della S.C.I.A., ritenendo l’intervento in contrasto con la disciplina urbanistica sugli immobili di rilevanza storico-testimoniale contenuta negli artt. 4 e 8 delle NTA del POC. La società impugna le note inibitorie e la normativa comunale su cui si fondano, deducendo la natura di edilizia libera dell’intervento e il difetto di bilanciamento tra tutela del paesaggio e produzione di energia rinnovabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il motivo sull’edilizia libera. L’intervento non riguarda la mera installazione di pannelli su copertura esistente, ma la sostituzione del manto di copertura. Si tratta di trasformazione che, sostituendo un elemento costitutivo dell’edificio ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, rientra nella ristrutturazione edilizia e richiede la S.C.I.A.

È infondata anche la censura sulla tardività del provvedimento inibitorio. L’atto impugnato reitera un precedente provvedimento inibitorio adottato tempestivamente nel 2023, entro trenta giorni dalla presentazione della S.C.I.A., con cui il Comune aveva già evidenziato le criticità urbanistiche. Il Comune non ha mai revocato né annullato quel provvedimento, né ha dato ad intendere che le criticità fossero superate. Le note successive costituiscono atti di conferma e l’unico atto impugnabile è quello del maggio 2025.

Il Collegio esamina poi l’applicabilità degli artt. 4 e 8 delle NTA del POC, che la ricorrente ritiene estranei all’installazione dei pannelli in quanto intervento di manutenzione ordinaria. La censura è infondata perché la S.C.I.A. aveva ad oggetto la sostituzione della copertura e dunque un intervento di ristrutturazione. Le disposizioni sulle caratteristiche esterne degli edifici vanno lette alla luce dell’allegato A2 alle NTA, che impone di riproporre la tipologia esistente con tegole in laterizio e vieta gli impianti fotovoltaici negli edifici ricadenti nel centro storico e in quelli di interesse storico-testimoniale.

È invece fondato il profilo sul difetto di contemperamento. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa d’appello (Cons. Stato, IV, n. 2808/2025), secondo cui, costituendo la produzione di energia da fonti rinnovabili un obiettivo di interesse nazionale, non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali. La presenza del fotovoltaico sul tetto non può essere percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo; l’attenzione va focalizzata sulle modalità di inserimento nel contesto.

La normativa del Comune non rispetta tali principi: prevede un divieto generalizzato e, imponendo il rifacimento delle coperture con tegole in laterizio, preclude l’installazione anche quando il manto preesistente sia formato da materiali incongrui, come nel caso di specie. Si tratta di opzioni drastiche che non consentono valutazioni caso per caso, in contrasto con le prescrizioni contenute nel parere paesaggistico favorevole. L’accoglimento di tale censura elimina il fondamento normativo dell’atto inibitorio e ne determina l’illegittimità derivata, assorbendo i motivi successivi. Il ricorso è dichiarato inammissibile per la nota del marzo 2025, in quanto atto sostituito, e accolto per il resto, con annullamento degli artt. 4 e 8 delle NTA e della nota del maggio 2025. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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