La clausola di salvaguardia in sede di accordo contrattuale determina l’improcedibilità del ricorso avverso gli atti di determinazione delle tariffe sanitarie (TAR Puglia n. 708 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione dell’accordo contrattuale annuale tra la struttura sanitaria privata accreditata e l’Azienda sanitaria locale, contenente una clausola di salvaguardia con la quale la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso tali atti. Tale clausola, richiamando lo schema dell’acquiescenza, non integra una indebita compressione della libertà d’impresa o del diritto di agire in giudizio, in quanto espressione di un equilibrato bilanciamento tra le esigenze imprenditoriali dell’operatore e i valori costituzionali del corretto impiego delle risorse economiche e della salvaguardia del diritto alla salute.

Il Fatto

Due società, gestori di strutture sanitarie accreditate per l’erogazione di prestazioni riabilitative in regime residenziale e domiciliare, impugnavano la nota con cui l’ASL di Bari subordinava la possibilità di usufruire degli incrementi tariffari per l’anno 2022, disposti dalla Regione Puglia, al riscontro di economie di spesa derivanti dal recupero della mobilità passiva. Le ricorrenti contestavano la mancata correlativa previsione di un aumento del budget, deducendo la violazione della delibera regionale e l’illegittimità per eccesso di potere e violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato la fondatezza dell’eccezione di improcedibilità sollevata dalla Regione, in considerazione della sopravvenuta stipula dell’accordo contrattuale per l’anno 2022 tra le ricorrenti e l’ASL. Secondo il Collegio, tale sopravvenienza ha determinato una carenza di interesse alla decisione del ricorso.

Il giudice ha richiamato il contenuto dell’art. 9 degli accordi sottoscritti, ossia la clausola di salvaguardia, con cui la struttura privata accetta espressamente i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe e rinuncia alle impugnazioni già intraprese o ai contenziosi instaurabili avverso tali atti. Tale clausola determina, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato, l’inammissibilità dell’impugnativa complessivamente considerata.

Il TAR ha inoltre precisato che la legittimità delle clausole di salvaguardia è stata riconosciuta dal giudice d’appello, in quanto esse non comprimono indebitamente la libertà d’impresa o il diritto di agire in giudizio, configurando un’ipotesi di acquiescenza ai provvedimenti di programmazione della spesa sanitaria, alla stregua di un equilibrato bilanciamento tra le esigenze dell’operatore e gli altri valori di rilievo costituzionale.

In conclusione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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