Sopravvenuto difetto di interesse per cessione in permuta delle aree (TAR Puglia n. 706 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta conclusione, tra il ricorrente e l’Amministrazione, di una convenzione di cessione in permuta delle aree oggetto del contenzioso, finalizzata a definire la vicenda amministrativa mediante compensazione volumetrica, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito del ricorso proposto avverso il diniego del permesso di costruire. In tale evenienza, il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., potendo altresì disporre la compensazione delle spese di lite, in ragione dell’evoluzione procedimentale e processuale della vicenda e della natura in rito della decisione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la nota con cui il SUAP del Comune resistente aveva comunicato il diniego definitivo sulla richiesta di permesso di costruire per lavori di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, unitamente al preavviso di rigetto e al parere endoprocedimentale in esso richiamato. La società chiedeva pertanto l’annullamento dei provvedimenti lesivi, lamentando l’illegittimità del diniego opposto alla propria istanza edilizia.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione comunale si costituiva per resistere al gravame. Successivamente, a seguito di lunghe trattative, le parti pervenivano alla conclusione di una convenzione di cessione in permuta delle aree oggetto della controversia, finalizzata alla definizione della vicenda amministrativa mediante una compensazione volumetrica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, nelle more del giudizio, la ricorrente aveva manifestato, con atto del 30 marzo 2026, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito del ricorso, avendo le parti raggiunto un accordo negoziale in data 4 giugno 2025 volto a comporre la vicenda amministrativa. Il Comune resistente aveva aderito alla richiesta di definizione in rito del gravame, nonché alla compensazione delle spese di lite.
Il giudice amministrativo ha quindi ravvisato la sussistenza dei presupposti per dichiarare il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ossia per il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione. La definizione negoziale della controversia, concretizzatasi nella stipula della convenzione di cessione in permuta delle aree, ha infatti privato la ricorrente di ogni utilità derivante da un’eventuale pronuncia di merito sul diniego impugnato.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, avuto riguardo all’evoluzione procedimentale e processuale della vicenda, alla natura in rito della decisione e alla giurisprudenza della Sezione in casi analoghi. La pronuncia di improcedibilità è stata pertanto accompagnata dall’integrale compensazione delle spese tra le parti, senza condanna al pagamento in favore di alcuna di esse.
Nota della Redazione
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