Ottemperanza alla sentenza sulla Carta Docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 198 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato. Il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile anche in assenza di costituzione dell’amministrazione intimata. Sono estranee al giudizio di ottemperanza le domande non coperte dal giudicato, come la richiesta di interessi non oggetto della pronuncia di primo grado. Il giudice può nominare sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato.

Il Fatto

Un’insegnante ha ottenuto dal Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, con la sentenza n. 795/2023, il riconoscimento del diritto all’assegnazione dell’indennità Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e al d.P.C.m. 23.09.2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare il beneficio per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre alle spese.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione in data 14 gennaio 2024. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni, senza che fosse proposta impugnazione, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo anche il pagamento degli interessi e la nomina di un commissario. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta la notifica del titolo esecutivo al Ministero presso la sede reale, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l’attestazione della cancelleria del Tribunale di Firenze circa la mancata proposizione di impugnazione.

Su queste basi il ricorso è dichiarato ammissibile, nonostante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata. La contumacia del Ministero non incide sul perfezionamento dei presupposti processuali dell’ottemperanza.

Nel merito il ricorso è accolto. La domanda di ottemperanza per la sorte capitale riconosciuta dalla sentenza è fondata e il giudice ordina al Ministero, ove non abbia già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.

Il Collegio esclude invece la richiesta di interessi, perché non oggetto della pronuncia di primo grado: la domanda eccede il perimetro del giudicato e resta estranea al giudizio di ottemperanza. Sul punto il ricorso è quindi respinto.

Quanto all’inerzia dell’amministrazione, il Tribunale nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in complessivi 800,00 euro oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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