Opposizione di terzo inammissibile se il credito ereditario non è litisconsorzio necessario (TAR Campania n. 2483 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il coerede che non abbia partecipato al giudizio di ottemperanza non è litisconsorte necessario dei coeredi che lo hanno promosso. I crediti del de cuius, compreso quello risarcitorio per occupazione sine titulo, non si ripartiscono automaticamente in ragione delle quote, ma entrano nella comunione ereditaria; ciascun partecipante può agire per l’intero o per la sola parte proporzionale alla propria quota, senza obbligo di integrare il contraddittorio. Ne segue che l’omessa notifica del ricorso non integra il presupposto dell’opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a.. Il rimedio resta inammissibile quando il dedotto pregiudizio attiene all’assetto interno dei rapporti tra coeredi e non a una posizione autonoma e incompatibile con il giudicato.

Il Fatto

Con sentenza n. 1540 del 12.3.2015, passata in giudicato, il TAR Campania accertava l’illegittimità dell’occupazione di un suolo in zona industriale, disposta con decreto d’urgenza dal Comune per la realizzazione di insediamenti produttivi e mai seguita dal decreto di esproprio. Il Collegio condannava gli enti resistenti, in solido, alla restituzione dei terreni, salva l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, e al risarcimento del danno.

Con la successiva sentenza n. 6566 del 25.10.2022, il TAR accoglieva il ricorso in ottemperanza proposto da alcuni soggetti, titolari dei cespiti per successione e divisione, ordinando l’esecuzione e nominando commissario ad acta. Il commissario, preso atto della mancata opzione per l’acquisizione, disponeva la restituzione delle aree e quantificava il risarcimento in oltre un milione di euro. Respinta la revocazione del Consorzio, un coerede rimasto estraneo al giudizio di ottemperanza proponeva opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a., deducendo la violazione del contraddittorio per la mancata notifica del ricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara inutilizzabile la documentazione depositata dai controinteressati in violazione del termine di cui all’art. 73 c.p.a., accogliendo l’eccezione in rito.

Sul merito, il TAR ricostruisce i presupposti dell’opposizione di terzo: la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta e il pregiudizio arrecato a una posizione giuridica di cui l’opponente sia titolare. La legittimazione spetta ai controinteressati pretermessi, ai sopravvenuti, ai non facilmente identificabili e, in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile; non spetta invece ai titolari di posizioni derivate o di interessi solo riflessi.

Il passaggio decisivo riguarda la natura del credito ereditario. Richiamando le Sezioni Unite n. 24657/2007 e la successiva Cass. civ., sez. III, n. 10585/2024, il Collegio osserva che i crediti del de cuius — compresi quelli risarcitori per occupazione illegittima — non si dividono automaticamente tra i coeredi in proporzione alle quote, ma confluiscono nella comunione ereditaria, come confermano gli artt. 727, 757 e 760 cod. civ.. Ciascun coerede può quindi agire per l’intero credito o per la sola parte proporzionale alla propria quota, senza necessità di integrare il contraddittorio verso gli altri coeredi.

La giurisprudenza amministrativa ha del resto escluso il litisconsorzio necessario tra comproprietari che agiscano per la responsabilità dell’amministrazione da occupazione illegittima, affermando che la pronuncia produce effetto solo verso chi ha agito (Cons. Stato, sez. IV, n. 5621/2022). Nel caso di specie, anche aderendo alla tesi dell’opponente sulla sussistenza di una comunione non divisa, l’azione di ottemperanza promossa da alcuni creditori solidali era pienamente possibile: l’ulteriore comproprietario del credito non è litisconsorte necessario.

Il Collegio esclude inoltre il secondo presupposto. L’opponente non contesta né l’an né il quantum della pretesa risarcitoria, ma deduce solo che il credito è stato attribuito ai soli ricorrenti. La lesione riguarda così l’assetto dei rapporti interni tra presunti coeredi, non il rapporto pubblicistico definito dalla sentenza. Manca dunque un pregiudizio diretto e attuale, requisito richiesto dall’art. 404, comma 1, cod. proc. civ. e ribadito dalla giurisprudenza (Cass. civ., sez. II, n. 21230/2024; Cons. Stato, sez. V, n. 670/2024). Il ricorso è pertanto inammissibile, salva la possibilità di far valere le proprie ragioni con l’azione di divisione ereditaria davanti al giudice ordinario. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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