Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso per cessione in permuta delle aree (TAR Puglia n. 705 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta definizione della vicenda amministrativa attraverso la conclusione di una convenzione di cessione in permuta delle aree oggetto del contendere determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito del ricorso. In tale evenienza, il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non sussistendo più alcuna utilità concreta per il ricorrente alla pronuncia. La natura in rito della decisione e l’evoluzione procedimentale della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria, richiesto ai sensi dell’art. 35, comma 2, della l. n. 47/1985, emesso dal Comune resistente. Nel corso del giudizio, le parti avviavano lunghe trattative che conducevano, in data 4 giugno 2025, alla stipula di una convenzione di cessione in permuta delle aree oggetto del contenzioso, finalizzata alla definizione della vicenda amministrativa mediante compensazione volumetrica. A seguito di tale accordo, la società ricorrente dichiarava, con atto del 30 marzo 2026, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale amministrativo ha rilevato che la conclusione dell’accordo tra le parti aveva determinato il venir meno dell’interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia sul merito della domanda di annullamento. L’oggetto della controversia era stato, infatti, compiutamente definito in via negoziale, sicché ogni ulteriore decisione sarebbe risultata priva di utilità concreta per la società.

Il Collegio ha pertanto applicato il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse. Tale evenienza ricorre quando la parte non trae più alcuna utilità, nemmeno potenziale, dalla decisione, come nel caso in cui l’assetto di interessi sotteso alla lite sia stato composto in via convenzionale.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, richiamando la natura in rito della pronuncia, l’evoluzione procedimentale che aveva condotto all’accordo e la giurisprudenza della Sezione in casi analoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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