Clausola di salvaguardia e acquiescenza ai tetti di spesa sanitaria (TAR Campania n. 5574 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione del contratto di accreditamento con il Servizio sanitario regionale, contenente la c.d. clausola di salvaguardia, integra gli estremi dell’acquiescenza ai provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e agli atti presupposti. Da tale condotta deriva la perdita della legittimazione a impugnare gli atti di programmazione economica sanitaria e l’inammissibilità del ricorso. La clausola è meramente ricognitiva di un effetto preclusivo che si produce per il comportamento univocamente accettativo del soggetto pregiudicato. L’eventuale riserva unilaterale della struttura, non contemplata nel modello contrattuale, deve intendersi come non apposta. La preclusione si estende agli atti di ripartizione del budget tra le ASL e tra le strutture accreditate.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata accreditata impugnava la delibera di giunta regionale con cui la Regione Campania assegnava provvisoriamente, per l’esercizio 2022, i volumi massimi di prestazioni e i correlati limiti di spesa alle strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Il ricorso investiva anche le note regionali di convocazione alla sottoscrizione del contratto e gli atti dell’unità di crisi richiamati in epigrafe.
La ricorrente contestava sia il procedimento sia il merito delle scelte programmatorie. Il Tribunale respingeva in sede cautelare l’istanza di sospensione, rilevando l’avvenuta accettazione dei vincoli di spesa per effetto della clausola di salvaguardia inserita nell’accordo stipulato ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992. Nel merito, le Amministrazioni resistenti eccepivano l’inammissibilità del ricorso per la medesima ragione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con priorità l’eccezione di inammissibilità e la ritiene fondata. La struttura aveva sottoscritto il contratto recante la clausola di salvaguardia, comprovato dai contratti versati in atti dalla ASL, con cui accettava espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, rinunciando alle azioni già intraprese e a quelle esperibili.
Il Tribunale dà continuità all’orientamento maggioritario del Consiglio di Stato, richiamando Cons. Stato n. 6405/2024 e Cons. Stato n. 9825/2024, e ai numerosi precedenti del Tribunale adito. In ipotesi analoghe viene in rilievo lo schema tipico dell’acquiescenza: l’assenso alla stipulazione è comportamento univocamente indicativo della volontà di accettare gli effetti del provvedimento e le condizioni economiche predeterminate dall’Amministrazione. La clausola è quindi meramente ricognitiva dell’effetto preclusivo che deriva dall’accettazione incondizionata.
Non rileva in senso contrario l’eventuale riserva della struttura di sottoscrivere al solo fine di non incorrere nella sospensione dell’accreditamento, riservandosi ogni tutela. Tale clausola non è contemplata nel modello contrattuale di riferimento e deve intendersi come non apposta, risultando inidonea a impedire la formazione dell’accordo, secondo gli arresti richiamati (Cons. Stato n. 321/2018, n. 6569/2020, n. 8127/2021, n. 8451/2021).
Il Collegio esclude il contrasto della disciplina degli artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 con i principi unionale e costituzionali invocati, stante la prevalenza degli interessi pubblici al contenimento della spesa sanitaria. Non sussistono pertanto i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE né per una questione di legittimità costituzionale.
La preclusione si estende anche agli atti con cui il budget è ripartito tra le ASL e da queste alle singole strutture, sia per il tenore testuale della clausola, che non autorizza distinzioni, sia per coerenza sistematica. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della decisione in rito e della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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