Dipendenza da causa di servizio e sindacato sul parere del Comitato di verifica (TAR Campania n. 5517 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio di una patologia rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica per le cause di servizio e non sono sindacabili nel merito, salvo vizi del procedimento, manifesta irragionevolezza della motivazione per inattendibilità metodologica, travisamento dei fatti o omessa considerazione di circostanze idonee a incidere sulla valutazione finale. Il parere del Comitato, obbligatorio e vincolante, si impone all’Amministrazione, che deve conformarsi a esso e può discostarsene solo con specifica motivazione e richiesta di nuovo parere. Il parere favorevole della Commissione medica ospedaliera è atto endoprocedimentale, non vincolante e inidoneo a ingenerare un affidamento qualificato sull’esito del procedimento. Nella nozione di concausa efficiente e determinante rientrano solo fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata e necessariamente documentati.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Aeronautica Militare, ha presentato nel novembre 2022 domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità sofferte, ai fini della concessione dell’equo indennizzo. La Commissione Medica Ospedaliera, con verbale dell’aprile 2023, aveva giudicato l’infermità ascrivibile alla settima categoria ed espressamente dipendente da causa di servizio.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere del settembre 2023, ha invece ritenuto l’infermità non dipendente da fatti di servizio, qualificandola come processo di origine endogena e idiopatica, non favorita da fattori esogeni provati nel servizio prestato, di carattere quasi esclusivamente logistico-amministrativo. L’Amministrazione della Difesa, conformandosi al parere, ha respinto l’istanza con decreto notificato nel novembre 2023. Il ricorrente ha impugnato il diniego e il parere presupposto, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà tra atti, lesione dell’affidamento e violazione delle garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la valutazione del nesso eziologico spetta al Comitato di verifica, in base a cognizioni medico-specialistiche e medico-legali, e non è sindacabile nel merito, salvi i vizi del procedimento, l’inattendibilità metodologica, il travisamento dei fatti o l’omessa considerazione di circostanze rilevanti (Cons. Stato, sez. IV, n. 1454 del 2014; TAR Napoli, sez. VII, n. 8260 del 2021). Il sindacato non può spingersi fino a sostituire le valutazioni riservate agli organi tecnici.

Il parere del Comitato, obbligatorio e vincolante, può costituire da solo la motivazione del provvedimento finale, mentre un obbligo specifico di motivazione sorge solo se l’Amministrazione intenda discostarsene (Cons. Stato, sez. III, n. 1212 del 2018). Nel caso concreto il parere non è generico né apodittico: individua la natura e il meccanismo eziopatogenetico dell’infermità, indica i fattori esogeni che potrebbero favorirne l’evoluzione, verifica in concreto la loro assenza nel servizio prestato e prende in esame, escludendone la rilevanza causale, anche l’esposizione a fattori climatici e perfrigeranti. Il percorso argomentativo risulta quindi completo, coerente e aderente al caso concreto.

Il Collegio precisa che nella nozione di concausa efficiente e determinante rientrano soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata e necessariamente documentati, restando escluse le condizioni generiche e i disagi ordinari della prestazione (Cons. Stato, sez. I, n. 1042 del 2025; Cons. Stato, sez. III, n. 5996 del 2011).

Quanto al riparto di competenze fissato dal d.P.R. n. 461/2001, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è attribuito in via esclusiva al Comitato di verifica (artt. 10 e 11), mentre le Commissioni mediche ospedaliere svolgono funzioni strumentali di accertamento sanitario e di diagnosi (art. 6). Il parere favorevole della CMO non ha quindi valore ai fini del riconoscimento e non sussiste la dedotta contraddittorietà tra atti (Cons. Stato, sez. IV, n. 1331 del 2017). Il verbale della CMO è atto endoprocedimentale privo di efficacia costitutiva e non ingenera alcun affidamento qualificato.

Infine, la censura sulla lesione delle garanzie partecipative non è accolta: data la natura vincolata dell’atto, l’istante non avrebbe potuto incidere sul contenuto dispositivo del provvedimento. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della particolarità della vicenda procedimentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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