Clausola di salvaguardia e acquiescenza precludono l’impugnazione dei tetti di spesa (TAR Campania n. 3206 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvaguardia inserita nel contratto stipulato dalla struttura sanitaria privata accreditata con il servizio sanitario regionale è meramente ricognitiva dell’effetto preclusivo dell’iniziativa impugnatoria che deriva dall’acquiescenza. La sottoscrizione del contratto integra un comportamento univocamente indicativo della volontà di accettare gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, con la conseguenza che la struttura perde la legittimazione a ricorrere. La preclusione si estende agli atti con cui il budget è ripartito tra le ASL e da queste alle singole strutture, non autorizzando il tenore testuale della clausola distinzioni legate all’autorità che fissa il tetto. L’eventuale riserva espressa dalla struttura, non contemplata nel modello contrattuale, deve intendersi come non apposta. Non sussiste contrasto con il diritto unionale in materia di concorrenza né con i parametri costituzionali, stante la prevalenza degli interessi pubblici al contenimento della spesa sanitaria.

Il Fatto

La ricorrente è una struttura privata accreditata con il servizio sanitario regionale per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali. Con ricorso ha impugnato la delibera di giunta regionale n. 599 del 2021, con cui la Regione Campania ha assegnato in via provvisoria i volumi massimi di prestazioni e i correlati limiti di spesa per l’esercizio 2022, dolendosi del repentino mutamento del sistema di attribuzione dei tetti, dell’uso del criterio della spesa storica e dell’inserimento della clausola di salvaguardia nello schema contrattuale.

Ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992 e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Con successivi motivi aggiunti ha gravato le delibere n. 215 e 309 del 2022 e i decreti dirigenziali di consuntivo. La Regione e le ASL hanno eccepito l’inammissibilità per intervenuta sottoscrizione della clausola di salvaguardia. L’istanza cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene rinunciata l’istanza di rinvio, avendo la ricorrente dichiarato di non aver impugnato la nuova delibera regionale n. 757/2024 e risultando il ricorso maturo e ultratriennale. Nel merito, la questione centrale è l’effetto della clausola di salvaguardia sottoscritta dalla struttura.

Il Tribunale richiama Cons. Stato n. 4076/2023: in ipotesi analoghe viene in rilievo lo schema tipico dell’acquiescenza, poiché l’assenso alla stipulazione del contratto è comportamento univocamente indicativo della volontà di accettarne gli effetti. La clausola è quindi meramente ricognitiva dell’effetto preclusivo che si produce quando il soggetto pregiudicato ponga in essere atti o dichiarazioni che dimostrino la chiara e incondizionata volontà di accettare gli effetti del provvedimento.

La Corte esclude che possa rilevare l’eventuale clausola di riserva apposta dalla struttura per salvaguardare le proprie tutele. Tale riserva non è contemplata nel modello contrattuale e deve intendersi come non apposta, risultando inidonea a impedire la formazione dell’accordo (Cons. Stato n. 321/2018, n. 6569/2020, n. 8127/2021, n. 8451/2021). L’adesione volontaria suggella l’accettazione della posizione prioritaria dell’obiettivo di contenimento della spesa pubblica, funzionale a garantire continuità all’erogazione delle prestazioni.

Quanto ai profili di diritto unionale, il Collegio esclude il contrasto degli artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 con i principi invocati, stante la prevalenza degli interessi pubblici sottesi alla disciplina nazionale, e nega i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE e per il giudizio di costituzionalità. La preclusione si estende agli atti di ripartizione tra ASL e strutture, per ragioni testuali e di coerenza sistematica, fondandosi la tenuta del sistema sull’intangibilità degli atti regionali a monte e dei provvedimenti che a valle ripartiscono le risorse.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto inammissibili. Le spese sono compensate, essendo recente il consolidarsi dell’orientamento che fonda l’inammissibilità, con incertezze ancora sussistenti al momento della proposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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