Giudizio di ottemperanza al giudicato per la carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 1220 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione, assegnando un termine per il pagamento. Il ricorso è fondato quando la pretesa è sorretta da titolo avente efficacia di giudicato e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione strumentale al soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore non sono perciò vincolanti per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, va nominato il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza. Il riferimento è all’art. 112, comma 2, c.p.a., che individua i titoli azionabili con tale rimedio.
Il giudice precisa la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma funzione strumentale a consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali andrà verificata l’esatta misura, per ammontare e decorrenza, secondo il titolo e la legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ..
Il Collegio rileva inoltre che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che riconosce alle Amministrazioni dello Stato tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’ente resistente, con assegnazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione se antecedente, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori e degli oneri già maturati e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. All’attività commissariale non è dovuto alcun compenso, rientrando nei compiti istituzionali del dipendente preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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