La clausola di salvaguardia nel contratto con il SSR preclude l’impugnazione dei tetti di spesa (TAR Campania n. 2341 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione del contratto di erogazione delle prestazioni sanitarie, contenente la clausola di salvaguardia imposta dall’amministrazione regionale, integra lo schema tipico dell’acquiescenza e rende inammissibile il ricorso avverso gli atti di determinazione dei tetti di spesa. La clausola è meramente ricognitiva dell’effetto preclusivo che si produce quando il soggetto pregiudicato pone in essere comportamenti univoci di accettazione degli effetti del provvedimento. L’eventuale riserva unilaterale della struttura sanitaria non è idonea a impedire la formazione dell’accordo, non essendo contemplata nel modello contrattuale di riferimento. La preclusione si estende agli atti con cui il budget è ripartito tra le Asl e da queste alle singole strutture accreditate, per ragioni testuali e di coerenza sistematica. Non sussiste contrasto con i principi di diritto unionale, prevalendo gli interessi pubblici al contenimento della spesa sanitaria.

Il Fatto

La società ricorrente eroga prestazioni specialistiche ambulatoriali per conto del Servizio Sanitario Regionale. Impugna la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 599 del 28 dicembre 2021, con cui sono stati assegnati in via provvisoria per l’esercizio 2022 i volumi massimi di prestazioni e i correlati limiti di spesa alle strutture private accreditate, unitamente alle note applicative e alle convocazioni per la sottoscrizione del contratto.

La ricorrente deduce plurimi profili di illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria, ipotizza un contrasto con il diritto della concorrenza dell’Unione e formula richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La Regione e l’Asl eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per intervenuta sottoscrizione del contratto contenente la clausola di salvaguardia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, premessa la propria giurisdizione in materia di determinazione dei tetti di spesa, affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità. La ricorrente, nella memoria conclusionale, non contesta la presenza della clausola nel contratto, ma deduce l’assenza di prova circa la stipula. Il Tribunale osserva che solo un contratto debitamente sottoscritto è idoneo a fondare la pretesa sostanziale, trattandosi di prestazioni che, in mancanza di contrattualizzazione, sarebbero prive di titolo giustificativo.

La clausola di salvaguardia, il cui schema è imposto dalla Regione, prevede l’accettazione espressa dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe e la rinuncia alle azioni già intraprese o intraprendibili avverso i medesimi. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio qualifica tale assetto come schema tipico dell’acquiescenza: l’assenso alla stipulazione costituisce comportamento univocamente indicativo della volontà di accettare gli effetti del provvedimento.

Non rileva, in senso contrario, l’eventuale clausola di riserva con cui la struttura precisi di sottoscrivere al solo fine di non incorrere nella sospensione dell’accreditamento. Tale riserva non è contemplata nel modello contrattuale di riferimento e deve quindi intendersi come non apposta, risultando inidonea a impedire la formazione dell’accordo. L’adesione volontaria suggella l’accettazione della posizione prioritaria dell’obiettivo di contenimento della spesa pubblica, funzionale a garantire continuità all’erogazione delle prestazioni sanitarie.

La preclusione si estende anche agli atti con cui il budget è ripartito tra le Asl e da queste alle singole strutture. Il tenore testuale della clausola non autorizza distinzioni, riferendosi agli atti determinativi dei tetti di spesa indipendentemente dall’autorità che li fissa; soccorrono inoltre ragioni di coerenza sistematica, fondandosi la tenuta del sistema tanto sull’intangibilità degli atti regionali a monte quanto su quella dei provvedimenti che ripartiscono le risorse a valle.

Quanto ai profili di diritto unionale, il Collegio esclude il contrasto della disciplina contenuta negli artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 con i principi invocati, stante la prevalenza degli interessi pubblici sottesi alla disciplina nazionale. Non sussistono pertanto i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della decisione in rito e della natura presuntiva della prova utilizzata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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