Sanzione paesaggistica rideterminata dopo la declaratoria di incostituzionalità della norma regionale (TAR Lombardia n. 352 del 27.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 83 della l.r. Lombardia n. 12/2005, nella parte in cui ancora la sanzione pecuniaria paesaggistica al costo teorico di realizzazione delle opere, travolge il provvedimento che ne abbia fatto applicazione e impone la rideterminazione dell’importo in conformità all’art. 167, quinto comma, d.lgs. n. 42/2004, parametrato sul danno arrecato o sul profitto conseguito. Il giudice amministrativo applica d’ufficio, nei giudizi pendenti, la pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale, superando i limiti derivanti dalla struttura impugnatoria del processo e dalla specificità dei motivi. Resta fermo l’obbligo astratto di versare la sanzione, mentre la restituzione delle somme già corrisposte presuppone la nuova quantificazione.
Il Fatto
La società ricorrente presentò al Comune di Mantova la richiesta di permesso di costruire per alcune opere a servizio del proprio impianto produttivo, tra cui contenitori e una struttura di sostegno delle tubazioni. Eseguiti irregolarmente i lavori, presentò istanza di conformità edilizia e di accertamento della compatibilità paesaggistica. Il Comune rilasciò il provvedimento favorevole e, contestualmente, l’ordinanza n. 151/2019 con cui ingiunse il pagamento di una sanzione pecuniaria, determinata in base a un’allegata perizia di stima.
La società impugnò l’ordinanza e la perizia, lamentando la violazione delle garanzie procedimentali e l’erronea quantificazione, per essere stati computati anche costi di opere assentite e realizzate entro terra. Chiese l’accertamento della sanzione in misura inferiore e la restituzione del maggiore importo versato. Si costituirono il Comune e l’Amministrazione statale, chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Con una prima sentenza non definitiva il Collegio respinse le censure sul procedimento e sulla quantificazione, applicando l’art. 83 della l.r. n. 12/2005 e l’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Ritenne però di dover verificare la legittimità costituzionale della norma regionale, che ancorava la sanzione al costo teorico di realizzazione delle opere invece che al danno o al profitto, e sollevò la questione con successiva ordinanza.
La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 22 del 2023, dichiarò la questione inammissibile per difetto di rilevanza, assumendo esaurita la potestas iudicandi del rimettente dopo il rigetto dei motivi. Il Collegio non condivide tale conclusione: la sentenza non definitiva aveva espressamente riservato la decisione sulla norma regionale e sul conseguente annullamento del provvedimento, cosicché il potere di decidere non si era consumato.
La stessa questione, sollevata in altro giudizio, è stata accolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 19 del 2024, che ha dichiarato illegittimo l’art. 83 limitatamente al parametro dell’ottanta per cento del costo teorico e alla sanzione minima. Poiché la quantificazione impugnata si era avvalsa proprio di tale parametro, la caducazione della norma travolge l’ordinanza nella parte relativa all’importo.
Il Collegio richiama il principio per cui il giudice applica d’ufficio, nei giudizi pendenti, la pronuncia di accoglimento della Corte, superando i limiti della struttura impugnatoria e della specificità dei motivi. La sanzione resta dovuta, ma deve essere rideterminata dal Comune secondo l’art. 167, quinto comma, d.lgs. n. 42/2004. In difetto di tale determinazione non è possibile stabilire se la ricorrente abbia titolo alla restituzione. Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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