Riunione di ricorsi per cassazione avverso la medesima sentenza di appello (Cass. civ. Sez. III n. 22442 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il ricorso per cassazione è proposto avverso una sentenza di appello che è già oggetto di altro ricorso pendente, il giudice di legittimità ne dispone la riunione ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. La riunione risponde all’esigenza di unitarietà della decisione sulle impugnazioni della medesima pronuncia e non richiede, di per sé, alcuna valutazione di ammissibilità o di fondatezza dei ricorsi. L’ordinanza che dispone la riunione ha natura interlocutoria e produce l’effetto di attrarre il ricorso successivo nel procedimento già assegnato, così da consentire trattazione e decisione congiunte.

Il Fatto

Numerosi ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto la domanda di risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle Direttive comunitarie 75/362 e 75/363 in materia di adeguata remunerazione degli iscritti alle scuole di specializzazione in medicina. Le amministrazioni intimate si sono costituite come controricorrenti e ricorrenti incidentali.

Il ricorso viene assegnato al ruolo n. 13385/24. Il collegio rileva che la stessa sentenza di appello è già stata impugnata con altri ricorsi, riuniti nel procedimento n. 12080/24, anch’esso chiamato alla medesima adunanza della Terza Sezione civile. La questione che si pone è dunque, in via preliminare, quella del coordinamento tra i diversi ricorsi aventi ad oggetto la medesima pronuncia.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un dato processuale oggettivo: i ricorrenti hanno impugnato una sentenza che risulta già devoluta al giudice di legittimità con altri ricorsi, confluiti nel procedimento n. 12080/24. Non si tratta di litispendenza in senso proprio, ma di pluralità di impugnazioni avverso lo stesso provvedimento.

Il collegio richiama l’art. 335 cod. proc. civ., che disciplina la riunione dei ricorsi. La norma consente di concentrare in un unico procedimento le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, evitando il rischio di decisioni difformi sulla medesima pronuncia.

Il presupposto applicativo è quindi duplice: identità della sentenza impugnata e pendenza di più ricorsi davanti alla stessa Corte. Entrambi ricorrono nella specie, poiché la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7736/23 è oggetto sia del ricorso in esame sia di quelli già riuniti nel procedimento n. 12080/24.

L’ordinanza ha natura interlocutoria: non definisce il giudizio né decide nel merito le censure, ma si limita a disporre la riunione. L’effetto è di ordine essenzialmente processuale e incide sulla trattazione dei ricorsi, che proseguiranno dinanzi al medesimo collegio.

La Corte non compie alcuna valutazione sull’ammissibilità o sulla fondatezza delle doglianze. La decisione resta riservata alla fase successiva, quando i ricorsi riuniti saranno esaminati congiuntamente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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