Revoca del voucher innovazione per difetto di indipendenza del consulente (TAR Campania n. 1127 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del Ministero dello sviluppo economico di revocare le agevolazioni concesse a titolo di voucher per consulenza in innovazione, allorché accerti il difetto dei requisiti dichiarati, non integra un provvedimento di annullamento d’ufficio riconducibile all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ma una vicenda revocatorio-decadenziale di natura vincolata, espressione di un potere di verifica e controllo successivo che permane per tutta la durata del rapporto. Ne consegue l’inapplicabilità dei limiti temporali e degli oneri motivazionali propri dell’autotutela. Il requisito di indipendenza e terzietà del manager rispetto all’impresa beneficiaria, imposto dall’art. 3, comma 5, del D.M. 7 maggio 2019 e dall’art. 6, comma 1, lett. c), del decreto direttoriale 25 settembre 2019, risponde a una presunzione legale di alterazione delle normali condizioni di mercato, non superabile con prova contraria del richiedente. La domanda di rateizzazione del recupero appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Una società ha partecipato alla procedura per l’erogazione del voucher per consulenza in innovazione in favore delle PMI. Nell’istanza ha indicato il manager incaricato della prestazione specialistica, dichiarando di trovarsi in condizione di terzietà rispetto a lui e alla società di consulenza prescelta. Ammessa al contributo, ha ottenuto l’erogazione della prima quota e poi dell’intero importo.
All’esito dei controlli, il Ministero ha rilevato il difetto del requisito di indipendenza, ha avviato il preavviso di revoca e, nonostante le osservazioni della società, ha disposto la revoca totale dell’agevolazione con recupero delle somme. La società ha impugnato il decreto davanti al TAR e, dopo il rigetto cautelare e il diniego di rateizzazione, ha proposto motivi aggiunti avverso il diniego e la FAQ 2.6 pubblicata dal Ministero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso introduttivo e dichiara inammissibili i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione. Il primo argomento attiene alla qualificazione del provvedimento. La ricorrente sostiene la natura di annullamento d’ufficio, con applicazione dell’art. 21-nonies e del limite del termine ragionevole. Il TAR non condivide: il potere esercitato dal MIMIT rientra in una logica revocatorio-decadenziale, vincolata nei presupposti ed effetti, non di autotutela né sanzionatoria.
La disciplina è ricavata dall’art. 8 del D.M. 7 maggio 2019, che intesta al Ministero un potere di verifica successivo all’erogazione a saldo, con accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e accertamenti d’ufficio. Nel caso di esito negativo, la revoca è doverosa. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa che distingue la decadenza dall’autotutela per l’assenza di una norma generale sui presupposti, per la tipologia del vizio e per il carattere vincolato del potere.
Ne deriva che il rispetto dei requisiti deve sussistere non solo al momento della domanda, ma per tutta la durata del progetto agevolato. Non è accoglibile la tesi secondo cui l’omessa rilevazione del difetto in fase genetica consumi il potere di controllo: tale potere va ritenuto sussistente anche dopo il riconoscimento del finanziamento.
Quanto al requisito di indipendenza, il Collegio rileva che la FAQ 2.6, pubblicata sul sito istituzionale, ne aveva chiarito la portata prima dell’istanza. L’amministrazione ha specificato che il manager deve essere estraneo alla compagine del beneficiario e che non possono essere agevolati i servizi resi da soci, amministratori o dipendenti dei soggetti agevolati o loro prossimi congiunti.
Il terzo motivo è respinto sul rilievo che le fonti della misura sottendono una presunzione di alterazione delle condizioni di mercato, non superabile dal richiedente con prova contraria. Il difetto di terzietà è sufficiente a giustificare la revoca.
Sui motivi aggiunti, la domanda di annullamento del diniego di rateizzazione è dichiarata inammissibile: essa attiene alle modalità di recupero della somma e spetta al giudice ordinario. Le parti possono riassumere la causa entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali ex art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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