Esclusa la particolare tenuità per l’abitualità del parcheggiatore abusivo (Cass. pen. Sez. 4 n. 10946 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. è incompatibile con l’abitualità della condotta, ravvisabile quando l’agente sia stato colto più volte in violazione della medesima norma e abbia ammesso di svolgere stabilmente l’attività illecita, a prescindere dalla percezione di un compenso per ogni singola prestazione. In tema di improcedibilità, l’art. 2 della legge n. 134/2021 fissa in tre anni il termine di durata massima del giudizio di appello per i procedimenti in cui l’impugnazione sia stata proposta entro il 31 dicembre 2024, con la conseguenza che la sentenza pronunciata e depositata in cancelleria entro tale arco temporale non determina alcuna improcedibilità dell’azione penale.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato l’imputato per aver esercitato, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore abusivo, dopo essere già stato sanzionato per la medesima violazione con verbale divenuto inoppugnabile. La Corte d’appello di Catania aveva confermato la pronuncia di condanna, escludendo la ricorrenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e ritenendo tempestiva l’azione penale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, scrutinando entrambi i motivi proposti dalla difesa. Quanto al primo motivo, relativo al diniego dell’art. 131-bis cod. pen., i giudici di legittimità hanno rilevato la manifesta infondatezza della doglianza, poiché la Corte territoriale aveva correttamente richiamato l’abitualità della condotta, desumibile non solo dalla reiterazione delle violazioni ma anche dall’ammissione dell’imputato di svolgere stabilmente l’attività di parcheggiatore abusivo.
La Corte ha chiarito che la valutazione sull’abitualità non può essere esclusa per il solo fatto che l’attività non presupponesse un compenso per ogni prestazione: ciò che rileva è la ripetizione nel tempo della condotta contraria alla norma penale, circostanza che rende il fatto non occasionale e preclude l’attenuante della particolare tenuità.
In relazione al secondo motivo, concernente la presunta violazione dell’art. 344-bis cod. proc. pen., la Suprema Corte ha evidenziato l’erroneità della tesi difensiva. La sentenza d’appello è stata pronunciata e contestualmente depositata in cancelleria in data 20 maggio 2025, ben prima della scadenza del termine triennale previsto dalla norma transitoria contenuta nell’art. 2 della legge 27 settembre 2021, n. 134, applicabile ai procedimenti in cui l’impugnazione è proposta entro il 31 dicembre 2024.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 344-bis c.p.p. – Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione