Decorrenza del rimborso fiscale dall’annotazione della rendita (Cass. civ. Sez. V n. 20382 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di sentenza modificativa della rendita catastale intervenuta precedentemente all’atto di trasferimento dell’immobile, ma annotata al catasto solo successivamente al rogito, il termine triennale di decadenza per la richiesta di rimborso dell’imposta catastale, di bollo e di registro decorre dalla data di annotazione della variazione, e non dal passaggio in giudicato della sentenza. È la sola annotazione catastale a rendere conoscibile al terzo acquirente la rideterminazione della rendita e a far sorgere il diritto alla restituzione ai sensi dell’art. 77, comma 1, d.P.R. n. 131/1986. Il notaio rogante, dal canto suo, deve attenersi alla rendita risultante dagli atti catastali al momento del rogito.
Il Fatto
Il contribuente aveva acquistato per atto notarile un immobile, versando una somma a titolo di imposta catastale, di registro e di bollo calcolata sulla rendita allora risultante dai registri catastali. Solo in un momento successivo, all’esito di un controllo, apprendeva che la rendita era stata rideterminata in riduzione in esecuzione di una sentenza della commissione tributaria risalente a molti anni prima, ma annotata al catasto con forte ritardo. Ne derivava un esborso non dovuto, poiché l’imposta correttamente dovuta era inferiore a quella versata.
Il contribuente presentava quindi istanze di rimborso all’Agenzia delle Entrate, rimaste senza esito. Proponeva ricorso, accolto in primo grado. L’Agenzia appellava e la Commissione tributaria regionale, con la sentenza poi impugnata, rigettava la domanda sul presupposto che il termine triennale previsto dalla normativa decorresse dal pagamento dell’imposta, dichiarando così il contribuente decaduto dal diritto al rimborso. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 77 del d.P.R. n. 131/1986. La Corte ritiene il motivo fondato e individua la questione centrale nella determinazione della decorrenza del termine per la richiesta di rimborso, quando la sentenza che modifica la rendita catastale sia intervenuta prima dell’atto soggetto a imposta, ma non risulti ancora annotata al catasto al momento del rogito.
La norma richiamata prevede che il rimborso sia richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. Il punto decisivo è dunque stabilire quando tale diritto possa dirsi sorto per il terzo acquirente.
La Corte osserva che, nella specie, l’annotazione della sentenza favorevole, con conseguente modifica della rendita, era stata effettuata solo a distanza di anni dal passaggio in giudicato, e che tale circostanza non era contestata dall’Agenzia. Fino a quel momento l’acquirente non poteva avere conoscenza della rideterminazione, e del pari il notaio rogante doveva attenersi alla rendita risultante dagli atti catastali.
Se ne trae il principio per cui il termine decorre dal momento dell’annotazione e non da quello del passaggio in giudicato della sentenza, poiché per il terzo è necessario l’ulteriore adempimento dell’annotazione perché possa dirsi sorto il diritto alla restituzione. Conseguentemente il primo motivo è accolto.
Il secondo motivo denuncia il travisamento della prova circa la data di presentazione dell’istanza di rimborso. La Corte rileva che la prima istanza risulta depositata in una data che, rispetto al termine triennale decorrente dall’annotazione, rende la domanda tempestiva, e non nella diversa data indicata dalla Commissione regionale, che corrisponde invece al successivo sollecito. Richiamando le Sezioni Unite n. 5792 del 5 marzo 2024, la Corte ricorda che il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto ovvero, se il fatto probatorio è controverso, nei vizi di cui all’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. Anche il secondo motivo è fondato. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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