Art. 269.

Art. 269.

Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'

La paternita' e la maternita' ((…)) possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso.

La prova della paternita' e della maternita' puo' essere data con ogni mezzo.

La maternita' e' dimostrata provando la identita' di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita' ((…)).

Libro I — Delle persone e della famiglia