Mancato riconoscimento del figlio non risarcibile prima del disconoscimento (Cass. civ. Sez. I n. 12245 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno per omesso riconoscimento del figlio naturale non può essere fatto valere prima che la paternità sia accertata con sentenza passata in giudicato, poiché solo da quel momento decorre il termine di prescrizione ex art. 2935 c.c. Al presunto padre non può essere addebitata l’inerzia nella costituzione del rapporto quando lo status legittimo del figlio gli impediva di procedere al riconoscimento e non gli consentiva di promuovere l’azione di disconoscimento, non essendo egli soggetto legittimato ex art. 244 c.c. L’accertamento della paternità mediante esame del DNA non è subordinato alla previa prova storica dei rapporti sessuali, poiché il principio di libertà di prova ex art. 269, comma 2, c.c. non tollera gerarchie tra i mezzi istruttori. L’interpretazione della rinuncia alle azioni civili è riservata al giudice del merito e non è sindacabile in cassazione.

Il Fatto

Il controricorrente ha citato in giudizio il presunto padre naturale, dante causa dei ricorrenti, per ottenere il riconoscimento della paternità e il risarcimento dei danni derivanti dall’omessa assunzione dei doveri genitoriali. Nel 2018 egli aveva già ottenuto il disconoscimento della paternità del marito della madre.

Il Tribunale ha accolto la domanda di riconoscimento, respingendo quella risarcitoria. La Corte d’Appello di Torino ha respinto l’appello incidentale e accolto quello principale, liquidando il danno. Gli eredi del presunto padre hanno proposto ricorso per cassazione con nove motivi; il controricorrente si è difeso con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi motivi investono la valutazione della consulenza tecnica e degli elementi contrari alla paternità. La Corte li dichiara inammissibili: si tratta di censure di merito, poiché spetta al giudice valutare l’opportunità di disporre indagini suppletive e la forza di convincimento delle prove, ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (Cass. s.u. n. 20867 del 2020; Cass. n. 27847 del 2021).

Sul piano sostanziale richiama il principio, cui intende dare continuità, secondo cui in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale l’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all’esito della prova storica del rapporto sessuale. La libertà di prova ex art. 269, comma 2, c.c. non tollera limitazioni né gerarchie tra i mezzi istruttori, né un “ordine cronologico” nella loro assunzione (Cass. n. 22732 del 2024).

La Corte osserva inoltre che, quando l’azione fu proposta, era già passata in giudicato la sentenza di disconoscimento: la mancata discendenza dal marito della madre era già accertata, sicché ulteriori indagini sul corredo biologico di quest’ultimo erano superflue. La consulenza aveva attestato la paternità con probabilità superiore al 99,99999% e la tesi della mutazione genetica è stata respinta con motivazione esaustiva, trattandosi di accertamenti in fatto sottratti al sindacato di legittimità.

Il secondo e il terzo motivo, connessi al quinto, sono dichiarati inammissibili e infondati. L’oggetto del giudizio non è il disconoscimento, ormai coperto da giudicato, ma la dichiarazione giudiziale di paternità, azione imprescrittibile riguardo al figlio ex art. 270 c.c. La rinuncia firmata nel 2007, in sede di rimessione della querela, è atto negoziale: la sua interpretazione spetta al giudice del merito e la Corte d’Appello ha spiegato che essa non poteva estendersi a diritti derivanti da un’azione non ancora promossa, non essendo accertato il fatto costitutivo.

Il motivo sulla prescrizione è infondato: il diritto al risarcimento non è azionabile se prima non viene accertata la paternità con sentenza passata in giudicato (Cass. n. 7986 del 2014; Cass. n. 9930 del 2023). Sono invece fondati il sesto e il settimo motivo. Fino al 2018 il controricorrente aveva lo status di figlio del marito della madre: il presunto padre non avrebbe potuto riconoscerlo, né promuovere il disconoscimento, non essendo legittimato ex art. 244 c.c., e non avrebbe potuto sostituirsi ai genitori legittimi nell’assolvimento dei loro compiti. La Corte d’Appello ha liquidato il danno senza considerare questo profilo. Ne consegue la cassazione sul punto, assorbito il nono motivo, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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