Art. 459.
Acquisto dell'eredita'
L'eredita' si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si e' aperta la successione.
Libro II — Delle successioni
Art. 459.
Acquisto dell'eredita'
L'eredita' si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si e' aperta la successione.
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