Art. 2696.
Rinvio
Per gli altri beni mobili per cui e' disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.
Libro VI — Della tutela dei diritti
Art. 2696.
Rinvio
Per gli altri beni mobili per cui e' disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.
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