Art. 2872.

Art. 2872.

Modalita' della riduzione

La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale e' stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni.

Questa restrizione puo' aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.

Libro VI — Della tutela dei diritti