Diritto del coerede alla liquidazione della quota del libretto cointestato (ABF Collegio di Palermo n. 8026 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di successione mortis causa nel credito derivante da un rapporto di deposito cointestato, ciascun coerede può agire singolarmente per ottenere dall’intermediario la liquidazione della quota di propria spettanza, senza che sia necessaria la quietanza congiunta di tutti gli eredi. L’intermediario non può opporre la mancata sottoscrizione degli altri coeredi quando costoro non abbiano formalizzato alcuna opposizione. Il pagamento eseguito a favore del coerede richiedente ha efficacia liberatoria nei confronti di tutti gli altri, che potranno far valere le proprie ragioni solo verso il medesimo coerede. Restano estranee al giudizio dell’ABF le questioni divisorie relative alla quantificazione delle quote ereditarie.

Il Fatto

Parte ricorrente, erede insieme ad altri fratelli della somma giacente su un libretto di risparmio intestato alla madre deceduta, ha convenuto l’intermediario che rifiutava la consegna delle somme ritenendo necessario l’assenso di tutti gli eredi. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della richiesta di consenso unanime, in quanto mancava una opposizione formale e motivata da parte dell’unica erede che si rifiutava di esprimere il consenso già manifestato dagli altri.

L’intermediario ha eccepito la necessità della quietanza congiunta di tutti gli eredi in assenza di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, richiamando la normativa sui libretti di risparmio postale e gli adempimenti tributari successori. Ha inoltre rilevato che, rispetto alla de cuius, non risultava ancora aperta alcuna pratica di successione, riconoscendo in ogni caso il diritto del ricorrente cointestatario alla liquidazione della propria quota.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito la questione come accertamento del diritto dei ricorrenti a riscuotere la propria quota dell’ammontare residuo del libretto intestato al soggetto defunto. Sul punto richiama l’orientamento costante dei Collegi territoriali, in continuità con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 27252 del 27.12.2018, che aderisce ai principi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24657 del 28.11.2007.

Da tali precedenti deriva che, nella successione di più eredi nei crediti da rapporto di deposito, si realizza una situazione di solidarietà passiva: ciascun coerede può agire singolarmente per l’adempimento dell’intero credito ereditario e il debitore che paghi a uno dei coeredi è liberato verso tutti. Le eventuali controversie tra coeredi sulla misura delle rispettive quote restano estranee al debitore dell’eredità.

Il Collegio di Coordinamento ha inoltre precisato che non occorre che il ricorso sia presentato da tutti i coeredi e che, non assumendo la pronuncia dell’ABF valore di cosa giudicata, l’intermediario non ha interesse a eccepire la mancata integrazione del contraddittorio. L’intermediario è dunque tenuto a liquidare la quota del singolo coerede anche in mancanza della quietanza degli altri chiamati.

Richiamando proprie precedenti decisioni e la decisione del Collegio di Napoli n. 5597 del 09.05.2024, il Collegio ribadisce che il singolo coerede è legittimato ad agire per la propria quota o per l’intero, mentre il pagamento al coerede ricorrente ha efficacia liberatoria anche verso i coeredi che non hanno agito. La normativa richiamata dall’intermediario per negare il rimborso delle quote è inoltre considerata abrogata dal DM del 06.06.2002. In assenza di opposizione esplicita di alcuno dei coeredi, l’intermediario è tenuto a rimborsare all’erede richiedente la quota di sua spettanza.

Alla luce di tali principi la domanda è risultata fondata. Il Collegio ha dichiarato l’intermediario tenuto alla liquidazione del saldo giacente sul libretto cointestato, ponendo a suo carico il contributo alle spese della procedura e il rimborso della somma versata dal ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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