Variazione in peius dei tassi sui buoni fruttiferi e poteri del giudice (Cass. civ. Sez. I n. 15514 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina contenuta nell’abrogato art. 173 d.P.R. n. 156/1973, come novellato dall’art. 1 d.l. n. 460/1974, convertito in l. n. 588/1974, che consentiva variazioni anche in peius del tasso di interesse sui buoni postali fruttiferi in forza di decreti ministeriali, ha natura cogente e, per effetto dell’art. 1339 c.c., sostituisce le statuizioni negoziali contenute nel titolo. In caso di contrasto tra le condizioni apposte sul buono e quelle fissate dal decreto ministeriale prevale la fonte eteronoma, anche per le serie precedenti. La conoscenza della variazione è affidata dal legislatore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza che la messa a disposizione della tabella integrativa configuri un obbligo informativo da cui dipenda la vincolatività della variazione stessa.
Il Fatto
Gli eredi di un risparmiatore hanno agito in via monitoria nei confronti della società emittente per ottenere il rimborso di una serie di buoni fruttiferi postali, con il riconoscimento dei tassi di interesse indicati sui titoli. La società si è opposta al decreto ingiuntivo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la necessità di applicare i tassi fissati dai decreti ministeriali succedutisi nel tempo, di importo inferiore a quello risultante dalla tabella apposta a tergo dei buoni.
Il Tribunale ha respinto l’eccezione preliminare e ha accolto l’opposizione nel merito, rideterminando il dovuto in misura ridotta. La Corte di appello ha confermato la decisione, richiamando le Sezioni Unite n. 3963/2019. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della disciplina dei buoni e la violazione dei doveri informativi dell’emittente.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente il primo e il secondo motivo, con cui si censura l’applicazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e si invoca un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, oltre al riconoscimento di un risarcimento del danno per violazione dei doveri informativi. Il Collegio richiama il principio di diritto già enunciato da Cass. n. 567/2023, secondo cui la disciplina richiamata, dettata da fonte di rango legislativo, ha natura cogente e prevale sulle condizioni del titolo, anche per le serie anteriori.
Sul piano dell’informazione, la Corte ribadisce il principio delle Sezioni Unite n. 3963/2019: la conoscenza della variazione è affidata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre la messa a disposizione della tabella integrativa serve solo a consentire al risparmiatore di verificare l’importo del proprio credito. È quindi errato ritenere che tale adempimento costituisca un obbligo informativo da cui dipenda la vincolatività della variazione.
La Corte richiama inoltre la Corte costituzionale n. 26 del 2020, che ha ritenuto non lesiva la disciplina in questione, evidenziando la peculiarità dell’interesse pubblico perseguito dall’emissione dei buoni postali. Su tale base ritiene infondata anche l’istanza di rinvio pregiudiziale, ricordando che, secondo il criterio dell’acte clair, non esiste un diritto della parte all’automatico rinvio ogniqualvolta il giudice non ne condivida le tesi, essendo sufficiente che le ragioni del diniego siano espresse.
Quanto al terzo motivo, relativo alla mancata disapplicazione del d.m. 13.6.1986, la Corte osserva che l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è stato introdotto solo con la l. n. 241/1990, successivamente al decreto, e che la legge ha escluso da tale obbligo i provvedimenti a carattere generale, non rivolti a un singolo risparmiatore. La disapplicazione, del resto, è consentita soltanto se l’atto non sia direttamente generatore della lesione, ipotesi che nella specie non ricorre. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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