Inammissibilità delle spese per consulenze in caso di cointeressenze tra fornitore e beneficiario (TAR Puglia n. 80 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di agevolazioni pubbliche alle imprese, è legittima la declaratoria di non ammissibilità della domanda di accesso al contributo allorché emergano reciproche cointeressenze tra il soggetto beneficiario e il fornitore dei servizi di consulenza, anche sotto il profilo della partecipazione societaria. La clausola dell’Avviso che preclude dette cointeressenze, nel prevedere che beneficiario e fornitori “non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario”, ha portata ampia e non richiede necessariamente l’accertamento di un conflitto di interessi in concreto. Ne consegue l’inammissibilità delle spese per consulenze e la non valutabilità della domanda, con reiezione dell’istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati.

Il Fatto

Una società operante nel settore dell’innovazione e del software impugnava, chiedendone la sospensione, la nota con cui la Regione Puglia aveva comunicato la non ammissibilità dell’istanza di accesso all’agevolazione presentata ai sensi dell’Avviso pubblico “Trasformazioni – Servizi per l’innovazione e l’avanzamento tecnologico e interventi per la trasformazione digitale a supporto delle PMI”, finanziato dal PR Puglia FERS 2021-2027. Il provvedimento di esclusione era stato adottato all’esito di un riesame disposto ai sensi dell’art. 13, comma 6, dell’Avviso, e traeva origine dalla presunta violazione dell’art. 9 (Spese ammissibili), con specifico riguardo alla incongruità dei costi delle consulenze. La società ricorrente contestava altresì la nota relativa all’esito istruttorio della pratica, nonché gli atti presupposti, e chiedeva il risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026, ha ritenuto che le censure proposte dalla ricorrente non fossero favorevolmente apprezzabili in sede cautelare, alla luce delle contestate e dirimenti reciproche cointeressenze tra il fornitore delle consulenze e il soggetto beneficiario.

Il Collegio ha evidenziato che tali cointeressenze rientrano nell’ampia formulazione dell’art. 9, comma 6, dell’Avviso, il quale stabilisce che il soggetto beneficiario e i fornitori di servizi “non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario”. La clausola, per la sua portata generale, non imporrebbe un’indagine volta a verificare se la partecipazione abbia determinato un concreto pregiudizio o un’alterazione delle condizioni di mercato, essendo sufficiente la mera sussistenza del legame partecipativo.

Tale interpretazione trova ulteriore e consequenziale esplicitazione nelle previsioni dell’art. 17, comma 10, lettera e), dell’Avviso medesimo, che esclude dalle agevolazioni la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo, nonché la fornitura di consulenze alle imprese beneficiarie da parte di soggetti che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

Alla luce del quadro normativo e regolatorio delineato, il Tribunale ha ritenuto che le spese per consulenze debbano considerarsi inammissibili e che la domanda presentata dalla società non fosse valutabile, con conseguente reiezione dell’istanza cautelare. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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