SCIA per impianti di telefonia e ordinanza sindacale di divieto: inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 205 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale contingibile e urgente, di contenuto generale e astratto, che vieta su tutto il territorio comunale l’installazione di impianti radioelettrici di potenza superiore a 6 V/m, non incide sull’efficacia della SCIA presentata ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003, la cui efficacia si consolida dopo l’espressione del parere favorevole dell’ARTA. Un atto di ritiro in autotutela, avente contenuto particolare e concreto di applicazione dell’ordinanza, è necessario per scalfire il titolo. Ne consegue che il ricorso avverso l’ordinanza, notificato successivamente al consolidamento della SCIA, è inammissibile per carenza di interesse, difettando l’efficacia lesiva del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Una società, operatrice di telecomunicazioni, presentava il 23 maggio 2024 una SCIA ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 per l’adeguamento tecnologico di un impianto di telefonia esistente nel territorio comunale, dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici previsti dalla legge n. 36/2001 e dal d.P.C.M. 8 luglio 2003, come modificati dall’art. 10 della legge n. 214/2023, che ha elevato il valore limite da 6 V/m a 15 V/m.
Il Sindaco del Comune aveva già adottato, il 29 aprile 2024, un’ordinanza contingibile e urgente con cui vietava su tutto il territorio qualsivoglia aumento dei limiti dei campi elettromagnetici vigenti, pari a 6 V/m. Successivamente, il 4 giugno 2024, lo Sportello Unico per le Attività Produttive chiedeva alla società di prendere visione dell’ordinanza. Dopo il parere favorevole dell’ARTA, la società impugnava l’ordinanza e la comunicazione, chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’ordinanza impugnata era stata revocata dal Comune il 26 febbraio 2026, con conseguente cessazione della materia del contendere. Tuttavia, ai fini della regolazione delle spese, ha dovuto vagliare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse sollevata dal Comune resistente.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che, ai sensi dell’art. 45, terzo comma, del d.lgs. n. 259/2003, dopo l’espressione del parere favorevole da parte dell’ARTA e la conseguente preclusione dell’adozione di provvedimenti inibitori ex art. 19 della legge n. 241/1990, l’efficacia della SCIA presentata dalla ricorrente si è consolidata. La società, quindi, alla data della notifica del ricorso, disponeva già del titolo di legittimazione all’adeguamento dell’impianto, ancorché di potenza astrattamente riconducibile alla tipologia vietata dall’ordinanza impugnata.
Il Tribunale ha quindi chiarito che l’invito rivolto dal SUAP di prendere visione del contenuto precettivo generale dell’ordinanza non scalfisce l’efficacia della SCIA, essendo a tal fine necessario un atto di ritiro in autotutela dal diverso contenuto, particolare e concreto, di applicazione di detta ordinanza. Ne deriva che il provvedimento impugnato, alla data della notifica del ricorso, era privo di efficacia lesiva dell’interesse della ricorrente alla realizzazione dell’impianto.
L’originaria inammissibilità del ricorso ha giustificato la compensazione delle spese processuali, in accoglimento della domanda del Comune. Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
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Nota della Redazione
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