Autorizzazione ZES e variante urbanistica: resta ferma la pianificazione commerciale (TAR Puglia n. 263 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione unica di cui all’art. 15 del decreto-legge n. 124/2023, rilasciata per attività da insediare nella ZES unica, non attribuisce alcun potere di deroga automatica alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e di programmazione commerciale, che restano disciplinati dal d.lgs. n. 114/1998 e dalla legislazione regionale di settore. La realizzazione di una media struttura di vendita è subordinata alla conformità dell’intervento alle scelte pianificatorie e programmatorie dell’ente territoriale, il cui esercizio è connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo per illogicità manifesta o erroneità dei presupposti. La direttiva 2006/123/CE non fonda un incondizionato diritto all’insediamento commerciale, dovendo la libertà di stabilimento confrontarsi con le scelte di assetto del territorio e con i motivi imperativi di interesse generale, ivi inclusi la pianificazione urbana e rurale.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della distribuzione alimentare, presentava istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 15 del decreto-legge n. 124/2023 per la realizzazione di una media struttura di vendita di tipo M3, in variante urbanistica, nel Comune di Ruvo di Puglia, in area classificata “E/1 – Rurale”. A seguito dell’esito negativo della conferenza di servizi, la società impugnava la determinazione di diniego e il Piano strategico del commercio, sostenendo che l’autorizzazione ZES avrebbe dovuto prevalere sugli strumenti di pianificazione e che le limitazioni all’insediamento violassero la libertà di concorrenza e la normativa europea.
Il Comune e la Presidenza del Consiglio dei ministri si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza delle censure e rappresentando la legittimità delle scelte pianificatorie che escludono le strutture M3 dal territorio comunale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, rilevando che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 124/2023 fa salva la disciplina del commercio di cui al d.lgs. n. 114/1998. L’art. 15, comma 5, del medesimo decreto, nel prevedere che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi possa costituire variante allo strumento urbanistico, non introduce alcun automatismo derogatorio: la variante consegue solo se l’intervento risulta conforme a tutti i requisiti previsti dalle normative di settore e dalla programmazione commerciale. Nel caso di specie, la realizzazione di una struttura M3 in zona agricola contrastava con il PRG e con il documento strategico del commercio.
La Corte ha inoltre condiviso la valutazione della Struttura di missione ZES, che ha ritenuto prevalenti i pareri negativi espressi dagli enti territoriali, portatori degli interessi pubblici relativi all’ordinato assetto del territorio. La scelta di non consentire l’insediamento di medie strutture di vendita di tipo M3 in un Comune di piccole dimensioni non è stata considerata anticoncorrenziale, ma frutto di valutazioni urbanistiche e territoriali rientranti nella potestà pianificatoria dell’ente, sindacabile solo per profili di macroscopica illogicità.
Il Collegio ha escluso che la direttiva 2006/123/CE possa elidere le potestà pianificatorie: la disciplina europea, pur favorendo la libertà di stabilimento, deve confrontarsi con le scelte di pianificazione urbanistica e con i motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente e dell’assetto territoriale. Non è stato ravvisato alcun profilo di illegittimità negli atti impugnati, né è emersa una lesione ingiustificata della concorrenza, essendo stata esercitata la discrezionalità nei limiti consentiti dall’art. 31 del decreto-legge n. 201/2011.
Nota della Redazione
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