Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e spettanze del difensore distrattario (TAR Toscana n. 1146 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione del titolo nei termini stabiliti, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. L’ordine di esecuzione non si estende alle spese processuali liquidate nel giudicato, perché il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiederne l’esecuzione. Il ritardo dell’Amministrazione giustifica la condanna alla penalità di mora nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, con accredito delle relative somme per gli anni scolastici indicati nel titolo. La sentenza è passata in giudicato e l’Amministrazione non vi ha dato esecuzione.

Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto dalla normativa richiamata. Dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione della sentenza.

Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. Il Tribunale ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo.

Non è invece accolta la domanda relativa agli interessi, non previsti nella sentenza della cui ottemperanza si tratta. Il Collegio precisa inoltre che l’ordine non si estende alla parte del giudicato relativa alle spese legali. In virtù del provvedimento di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., si instaura tra difensore e parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Il difensore distrattario è quindi l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza, come affermato dalla Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e dal TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, perché provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi precedenti analoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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